Parifica del conto dell’economo e addebito delle spese non autorizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 151 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale presuppone la mancanza dei requisiti essenziali del conto, tali da renderne impossibile l’esame nel merito, e non già la mera illegittimità della sua formazione, che rileva quale irregolarità del conto. La circostanza che la parifica rechi la sottoscrizione del medesimo agente contabile non impedisce la giustiziabilità del conto quando il regolamento di contabilità dell’ente affidi la parifica al responsabile del servizio finanziario, la cui sottoscrizione, unitamente a quella dell’economo, vale quale parificazione. Nel merito, la gestione dell’economo è irregolare quando le spese non siano inerenti alle funzioni istituzionali dell’ente o siano prive di idoneo atto autorizzativo, e vanno addebitate all’agente contabile, oltre interessi legali dalla data di erogazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con relazione n. 462/2023 del 10.10.2023, ha prospettato l’improcedibilità del conto per coincidenza tra agente contabile e soggetto parificatore e, nel merito, quattro profili di irregolarità nelle spese sostenute, con proposta di addebito complessivo di euro 3.650,00. L’agente contabile, regolarmente citato, non si è costituito; all’udienza ha precisato la propria funzione di responsabile del servizio finanziario e il contenuto del regolamento di contabilità vigente.
Il Pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità per mancata parifica e, nel merito, si è rimesso al Collegio. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione disattende la preliminare questione di improcedibilità. L’istituto, osserva il Collegio, presuppone non la mera illegittimità della formazione del conto — che rileva ai fini dell’irregolarità dello stesso — ma la mancanza dei requisiti essenziali, come le quantità nei conti a materia o la sottoscrizione, necessaria per l’imputazione del conto ad un soggetto.
Nel caso esaminato, il conto risulta sottoscritto dall’economo ma anche dal responsabile del servizio finanziario per visto di regolarità. Il regolamento di contabilità dell’ente, all’art. 71, comma 6, lett. j), prevede che il conto della gestione sia parificato con le scritture contabili mediante la sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario, mentre l’art. 69, comma 5 disciplina la parifica mediante sottoscrizione del conto. Tale sottoscrizione vale dunque quale parificazione, con la conseguenza che il conto deve essere esaminato nel merito.
Nel merito, la gestione è dichiarata irregolare. Il regolamento comunale, all’art. 71, comma 4, ammette le spese entro il limite di euro 1.500,00 ciascuna. La revisione ha individuato tre macrocategorie di spese non ammissibili. Non è ammissibile, anzitutto, la spesa per l’acquisto di un cero votivo, ancorché richiesta da organi dell’ente, perché non inerente alle funzioni istituzionali. Le anticipazioni per missioni risultano prive di atto autorizzativo del Presidente del Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 2, 5 e 8 del regolamento per la disciplina delle missioni, non essendo sufficiente la determinazione dirigenziale di impegno. A ciò si aggiunge, per alcune missioni, la mancanza dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio ex art. 12, comma 4, con conseguente irregolarità dei rimborsi e dei buoni pasto.
La Sezione rettifica parzialmente le conclusioni del magistrato istruttore: la spesa per la fornitura di tre toner, contestata perché priva di documentazione fiscale di acquisto, è ritenuta ammissibile, poiché agli atti figurano la richiesta di spesa e il buono di consegna, idonei a ricondurla alle finalità gestionali dell’ente. L’agente contabile, presente all’udienza, non ha offerto elementi per una conclusione diversa. Le spese irregolari sono quindi addebitate per complessivi euro 3.545,55, oltre interessi legali dalla data di erogazione, con condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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