Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obblighi correttivi del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 197 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 TUEL per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce lo strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’ente locale. La Sezione, esaminati il referto e i chiarimenti forniti dall’amministrazione, accerta l’adeguatezza o la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni. L’accertamento di criticità strutturali, organizzative e metodologiche legittima l’invito all’ente a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle debolezze riscontrate per ciascuna tipologia di controllo, con richiesta di comunicazione degli esiti. L’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti di controllo interno può fondare, in capo alle Sezioni giurisdizionali, l’irrogazione della sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali.

Il Fatto

La vicenda riguarda il Comune di San Giovanni La Punta, ente tenuto alla redazione del referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. Il Sindaco ha trasmesso il referto relativo all’esercizio 2021, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR. Il documento è stato deferito all’esame collegiale della Sezione regionale di controllo, che ha esaminato le risposte fornite dall’ente al questionario allegato alle linee guida.

La questione sottoposta al giudice contabile attiene alla verifica della legittimità e regolarità della gestione e dell’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, con specifico riferimento alle diverse tipologie di controllo previste dal capo III, artt. 147 e ss., del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/2012 e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014. Il referto annuale, strutturato secondo le linee guida della Sezione delle autonomie, integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di controllo e concorre a far emergere le eventuali irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno.

Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Corte ribadisce che il rafforzamento dei controlli interni costituisce il necessario contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali e un presidio per la sana gestione. Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e rischia di alterare i processi decisionali, con pericolo di frodi, abusi e cattiva amministrazione delle risorse.

Dall’analisi del caso emergono numerose debolezze strutturali, organizzative e metodologiche. Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha adottato un’estrazione causale semplice degli atti, senza orientare il campionamento verso i settori in cui erano emerse criticità negli esercizi precedenti, e non ha svolto controlli specifici sull’attività di singoli uffici o servizi.

In materia di controllo di gestione, la Sezione rileva l’assenza di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, di indicatori e di un sistema di ponderazione degli obiettivi, con report periodici non tempestivi. Sul controllo strategico manca la verifica dello stato di attuazione dei programmi e l’adozione dei documenti contabili nei tempi previsti.

Il controllo sugli equilibri finanziari non risulta integrato con quello sugli organismi partecipati, non sono state adottate le iniziative dell’art. 183, comma 8, TUEL per l’insufficiente disponibilità di cassa e non sono state effettuate le segnalazioni dell’art. 153, comma 6, TUEL. Sul controllo degli organismi partecipati non sono stati approvati i budget delle società in house e non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori. Il controllo sulla qualità dei servizi non è stato esteso al benchmarking con altre amministrazioni.

In esito a tale percorso, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente, con richiamo all’attenzione del Segretario generale, a intraprendere le iniziative correttive per ciascuna tipologia di controllo, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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