Proventi art. 142 CdS destinati solo alle finalità del comma 12-ter (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 106 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I proventi delle sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità, accertate mediante apparecchi o sistemi di rilevamento, sono attribuiti per il 50 per cento all’ente proprietario della strada e per il 50 per cento all’ente da cui dipende l’organo accertatore e sono sottoposti al vincolo di destinazione del comma 12-ter dell’art. 142 cod. strada. Tale norma ha carattere di specialità rispetto all’art. 208 cod. strada e non opera alcun rinvio alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo. Ne consegue che i proventi dell’art. 142 cod. strada non possono essere impiegati per la realizzazione di un parcheggio multipiano, né per pagare le rate del mutuo acceso per finanziarlo, trattandosi di entrate aleatorie e non ripetitive, inidonee a garantire la copertura di spese pluriennali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune pugliese ha presentato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni elevate per eccesso di velocità. L’ente intendeva realizzare un parcheggio multipiano di circa 150 stalli e chiedeva se a tal fine potessero essere utilizzati i proventi dell’art. 142 cod. strada.
In via subordinata, il quesito riguardava la possibilità di destinare quegli stessi proventi al pagamento delle rate di un mutuo, da contrarre per finanziare la medesima opera. A sostegno della richiesta, l’ente richiamava una deliberazione della Sezione regionale di controllo del Veneto e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/2019.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il Sindaco è organo di vertice e rappresentante legale dell’ente, legittimato a richiedere il parere; la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non ne pregiudica l’ammissibilità, perché la norma non impone tale passaggio. Sotto il profilo oggettivo, il quesito investe la contabilità pubblica e, pur muovendo da una fattispecie concreta, consente di enucleare un orientamento di carattere generale su disposizioni incidenti sugli equilibri di bilancio.
Nel merito, la Sezione ha chiarito che la Sezione delle Autonomie n. 1/2019 è intervenuta in via nomofilattica solo sul versante delle entrate, dettando il principio per cui dalla quota del 50 per cento non vanno detratte le spese per il personale impiegato nei controlli, né quelle di accertamento, notifica e riscossione. Quella pronuncia non incide sul versante delle uscite e dei vincoli di destinazione.
La Sezione ha poi ricostruito il rapporto tra le due norme. L’art. 208, comma 4, cod. strada individua le finalità cui destinare i proventi, tra cui, alla lettera c), le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. L’art. 142 cod. strada, introdotto dalla legge n. 120/2010, prevede uno specifico riparto e un autonomo vincolo di destinazione degli introiti da controlli di velocità. Tra le due discipline sussiste un rapporto di specialità: la seconda non contiene alcun rinvio alle finalità del comma 4 dell’art. 208.
Ne deriva che la totalità delle somme introitate ex art. 142 cod. strada è sottoposta al vincolo finalistico del reale miglioramento della sicurezza stradale attraverso i controlli sui limiti di velocità. L’ente conserva la propria discrezionalità, ma essa resta vincolata alla destinazione prevista dalla norma speciale, con la conseguenza che l’impegno delle quote è legittimo solo se l’opera rientra tra le ipotesi dell’art. 142 cod. strada. Il parcheggio non vi rientra.
Il ricorso al mutuo, infine, è stato escluso. I proventi sanzionatori sono entrate aleatorie, non certe fino alla definizione del contenzioso e alla concreta riscossione, e non ripetitive; finanziare con esse l’ammortamento di un mutuo esporrebbe l’ente a un pregiudizio per la sana gestione finanziaria. Il parere è stato reso nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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