Rigetto della domanda di perequazione piena delle pensioni medio-alte (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 152 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalle leggi di bilancio, che riconoscono la rivalutazione piena solo per gli importi pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e la riducono progressivamente per quelli superiori, non sono sindacabili dal giudice contabile quando la Corte costituzionale ha già rigettato l’analoga questione di legittimità costituzionale. Il rigetto della domanda del ricorrente consegue alla pronuncia del Giudice delle leggi, che ha escluso l’illegittimità delle disposizioni. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla sopravvenienza di tale pronuncia.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti lamentando la riduzione della perequazione automatica operata dalle leggi di bilancio degli ultimi anni, con particolare riguardo all’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022. Tali disposizioni prevedono la rivalutazione piena solo per gli importi pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS, applicando percentuali decrescenti ai trattamenti superiori.

Il ricorrente ha prospettato la limitazione del meccanismo perequativo, originariamente introdotto per adeguare le pensioni all’inflazione e più volte compresso dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica. La questione è stata sottoposta al giudice contabile, che aveva già investito la Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come il meccanismo della perequazione automatica sia stato progressivamente limitato per ragioni di finanza pubblica. Le leggi di bilancio hanno introdotto ulteriori restrizioni, penalizzando soprattutto i trattamenti di importo più elevato.

Il giudice ha osservato che le disposizioni censurate non tengono conto delle differenze tra le diverse categorie previdenziali e non distinguono tra le fonti di reddito del pensionato. Tali profili erano stati rappresentati nella questione di legittimità costituzionale già rimessa.

Il percorso argomentativo si incentra sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 167/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19.11.2025, che ha rigettato la questione sottoposta da questo stesso giudice. La Corte costituzionale ha dunque escluso l’illegittimità delle disposizioni legislative che modulano la perequazione.

Tale circostanza è stata ritenuta dal giudice contabile elemento sufficiente per definire il giudizio nel senso del rigetto della domanda. La Corte ha quindi compensato per intero le spese di giudizio, in ragione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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