Parifica del rendiconto regionale e verifica degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 71 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale il controllo della Corte dei conti non si esaurisce nella verifica di conformità delle poste rendicontate alla legge che autorizza il bilancio. Esso implica la verifica, a consuntivo, dell’effettivo equilibrio di bilancio e assume come oggetto centrale la corretta determinazione del risultato di amministrazione, nella sua composizione tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile. La parifica acclara la veridicità e la regolarità della gestione, mentre la relazione annessa fornisce all’organo legislativo regionale i risultati del controllo, con funzione ausiliaria rispetto all’indirizzo in materia di bilancio. Il riscontro dei saldi di competenza, residui e cassa, unitamente al rispetto dei vincoli di indebitamento, integra il contenuto necessario del giudizio.
Il Fatto
La Giunta regionale ha approvato il progetto di legge di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e del conto generale del patrimonio, trasmettendolo alla Sezione regionale di controllo. Il rendiconto è stato successivamente rettificato con una seconda deliberazione relativa ai prospetti degli equilibri di bilancio e al quadro generale riassuntivo.
La Sezione ha avviato l’istruttoria, trasmettendo all’amministrazione e alla Procura regionale una bozza di relazione con gli esiti del controllo preliminare. L’ente ha depositato le proprie controdeduzioni e il Procuratore regionale ha rassegnato le conclusioni, chiedendo la parificazione. La questione sottoposta al Collegio attiene alla verifica dei saldi fondamentali del rendiconto e alla loro legittimità.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di parificazione, introdotto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, si sostanzia in un raffronto tra i programmi di entrata e di spesa previsti nel bilancio annuale e le risultanze rendicontate dall’ente dopo la chiusura dell’esercizio. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che inquadra la decisione e la relazione come strumenti diretti a garantire il precetto dell’equilibrio di bilancio inteso in senso dinamico, non cristallizzato alla mera copertura finanziaria dei programmi di spesa.
Sul piano dell’oggetto, il Collegio richiama la Corte cost. n. 89/2017, secondo cui la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione costituisce l’oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione, che riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi residui, ma soprattutto la verifica degli equilibri di bilancio. La Corte cost. n. 4/2020 individua nei saldi del rendiconto tre elementi fondamentali: il risultato di amministrazione, il risultato della gestione annuale e lo stato dell’indebitamento con le passività applicate agli esercizi futuri.
La Sezione distingue poi la natura giuridica dei due atti, richiamando le Sezioni riunite in speciale composizione n. 38/2014: la decisione è atto di controllo, assunto con le formalità della giurisdizione contenziosa, e acclara veridicità e regolarità della gestione; la relazione è atto di giudizio finalizzato all’informativa e fornisce all’organo legislativo una rappresentazione unitaria dell’intervento.
Nel merito, dal conto del bilancio emerge un risultato di amministrazione positivo, con saldo di cassa coincidente con le scritture del tesoriere e con il sistema SIOPE. La composizione del risultato evidenzia una parte disponibile negativa, nonostante l’avanzo complessivo. La Corte verifica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti all’indebitamento. Formula rilievi su alcune poste contabili e su una gestione a tratti confusa, che non inficiano però le risultanze del rendiconto e non ostano alla parifica.
La Sezione pertanto parifica il rendiconto, limitatamente al prospetto degli equilibri di bilancio e al quadro generale riassuntivo nelle sezioni relative alla gestione degli accantonamenti, approva la relazione annessa e ne dispone la trasmissione agli organi regionali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l’economia e le finanze.
Nota della Redazione
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