Esenzione Irpef sulle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 37 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici dei quali sia titolare il soggetto riconosciuto vittima del dovere o a essa equiparato, senza che rilevi la correlazione tra la pensione e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Il rinvio alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 è funzionale alla sola individuazione dei destinatari e non dei trattamenti agevolati. La controversia concernente il diritto a percepire la pensione senza la ritenuta fiscale appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, e non a quella tributaria.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata dell’11 giugno 2024 ha chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale della pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016.
Di fronte al silenzio dell’Istituto ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e la condanna dell’ente a cessare la trattenuta. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, sostenendo la natura tributaria della controversia. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha a sua volta contestato la giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 1, comma 2, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016 devolve alla Corte dei conti i giudizi pensionistici. Secondo l’orientamento consolidato, la giurisdizione esclusiva ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle relative alla corretta quantificazione della pensione.
Non si controverte, nella specie, di ripetizione di indebite ritenute né si impugna alcun atto impositivo. La domanda riguarda il diritto a percepire la pensione nella misura intera, senza l’applicazione della trattenuta. Il richiamo alla giurisprudenza tributaria e all’istituto della decadenza del diritto al rimborso è pertanto inconferente.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ricorda che essa si valuta secondo la prospettazione dell’atto introduttivo. Avendo il ricorrente dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta, la legittimazione dell’Istituto sussiste; l’effettiva titolarità del rapporto attiene al merito.
Nel merito il ricorso è fondato. La lettura dell’art. 1, comma 211, impone di applicare i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici dei quali godono le vittime del dovere, senza richiedere un nesso con l’evento che ha determinato lo status. I richiami normativi operati dalla disposizione delimitano l’ambito soggettivo dei destinatari e non i trattamenti agevolati. A conferma, i lavori parlamentari non offrono argomenti di segno contrario.
La Corte aderisce all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estensione dell’esenzione ha natura esclusivamente soggettiva, e richiama la recente apertura della stessa Agenzia delle entrate, che ha riconosciuto l’applicabilità del beneficio a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto in possesso dello status, anche se non correlati all’evento. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’I.N.P.S. a porre fine alla trattenuta. Le spese di lite sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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