Non luogo a deliberare su proroga contrattuale trasmessa a effetti esauriti (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 72 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti presuppone che l’atto sia sottoposto al vaglio prima della sua esecuzione. Un atto di proroga contrattuale trasmesso alla Corte quando i suoi effetti sono già interamente esauriti non è più assoggettabile a controllo preventivo e l’eventuale visto sarebbe inutiliter dato. Parimenti non è assoggettabile a controllo, e resta privo di efficacia, il decreto approvativo del contratto emanato in data successiva alla scadenza del periodo contrattuale. La mancata trasmissione del decreto approvativo richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994 non è sanata dalla successiva, tardiva redazione dell’atto, né dalla sottoscrizione degli atti da parte del medesimo soggetto competente ad approvarli.

Il Fatto

La vicenda riguarda il contratto di proroga per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento e alla gestione di un centro di accoglienza richiedenti asilo, per il periodo dall’1 al 31 marzo 2024. La relativa disposizione di esecuzione anticipata, sottoscritta il 29 febbraio 2024, e l’atto di proroga di pari data sono stati trasmessi alla Sezione regionale di controllo il 30 aprile 2024, unitamente alla nota di accompagnamento con cui l’Amministrazione ha giustificato l’assenza del decreto approvativo.

La Sezione ha formulato rilievo istruttorio chiedendo chiarimenti sulla legittimità del procedimento. L’Amministrazione ha risposto rappresentando le ragioni del ritardo e dell’originaria mancanza del decreto. Il Magistrato istruttore, non ritenendo dissipati i dubbi di conformità a legge, ha deferito gli atti al collegio; il Presidente ha convocato l’adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto che la valutazione di legittimità in ambito contrattuale investe anche le proroghe dei contratti pubblici, come affermato dalla stessa giurisprudenza contabile richiamata nel provvedimento. Su questo fondamento verifica la condizione cui è subordinato l’esercizio del controllo preventivo.

Il profilo assorbente è di ordine temporale. Il controllo preventivo di legittimità deve necessariamente svolgersi prima che l’atto venga portato a esecuzione: ne deriva l’impossibilità di valutare un provvedimento che abbia già esaurito i propri effetti. L’atto di proroga, relativo a un periodo interamente trascorso al momento della trasmissione, versava già in tale condizione.

A ciò si aggiunge la mancanza del decreto approvativo prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994. Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione sono state ritenute inconferenti. La Corte osserva che nessun ostacolo, in linea di principio, impedisce che la competenza a stipulare il contratto e quella ad approvarlo si cumulino in capo al medesimo dirigente, poiché l’approvazione conserva comunque una funzione di controllo anche in caso di coincidenza tra chi stipula e chi approva.

La tardiva redazione del decreto approvativo non sana il vulnus arrecato alla funzione di controllo. Il visto della Corte sui decreti approvativi di contratti si pone come condicio iuris dell’efficacia dell’atto. Ne consegue che anche il decreto di approvazione, emesso dopo la scadenza del periodo contrattuale, non è assoggettabile a controllo preventivo e resta inefficace.

Il Collegio richiama infine l’Amministrazione al puntuale rispetto delle disposizioni in materia di controllo, il cui esito positivo costituisce presupposto imprescindibile dell’efficacia dell’atto sottoposto a verifica, e dichiara il non luogo a deliberare su entrambi i provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *