Parificazione e approvazione del conto giudiziale tra tesoriere e amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 61 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione e l’approvazione del rendiconto dell’agente contabile devono riferirsi a un conto già sottoscritto e presentato all’amministrazione, non a una versione non definitiva. La parificazione, quale dichiarazione certificativa di concordanza tra conto e scritture dell’ente, è successiva alla presentazione e anteriore al deposito presso la Sezione giurisdizionale. Se il conto è sottoscritto dopo la parificazione e l’approvazione, il conto è irregolare e la contestazione di tardiva presentazione ex art. 226, comma 1, TUEL resta ferma. Nel giudizio di conto rileva inoltre il difetto della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., quando questa non dia conto della metodologia e degli esiti della verifica.

Il Fatto

Il tesoriere di un Comune ha reso il conto giudiziale relativo alla gestione di riscossione, pagamento e custodia di titoli per il periodo 01.01.2018-31.07.2018. Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza del conto, rilevando molteplici profili: sottoscrizione digitale oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura della gestione; parificazione e approvazione intervenute prima della sottoscrizione; passaggio di consegne definito tardivamente e senza valorizzazione della sezione sull’anticipazione di cassa; assenza della relazione dell’organo di controllo interno e attestazione resa da soggetto non più in servizio.

L’amministrazione comunale e il tesoriere hanno depositato memorie, sostenendo la tempestiva presentazione del conto mediante trasmissione di un tabulato definitivo e la sostanziale identità del documento poi sottoscritto. Il Presidente ha rinviato il giudizio con ordinanza n. 33/2024 per difetto di notifica del decreto di fissazione di udienza all’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 139, comma 1, c.g.c. e ricostruisce la sequenza degli adempimenti. La parificazione è la dichiarazione certificativa di concordanza del conto con le scritture dell’amministrazione, rilasciata all’esito di una verifica amministrativa. Essa deve precedere il deposito presso la Sezione giurisdizionale ed è successiva alla presentazione del conto all’amministrazione. Il Collegio richiama in proposito Cdc, Sezioni Riunite, parere n. 4/2020/CONS e la formulazione “previa parificazione” dell’art. 139, comma 2, c.g.c., confermata dagli artt. 140, comma 1, e 145, comma 3, c.g.c.

Il conto giudiziale, dopo la presentazione all’amministrazione con cui intercorre il rapporto di servizio funzionale, deve essere parificato, vistato e approvato dai competenti organi dell’ente e solo allora depositato. Nel caso concreto, il conto risulta sottoscritto il 5 giugno 2019, quindi dopo la parificazione avvenuta con determinazione dell’1.04.2019. Parificazione e approvazione si riferiscono pertanto a un conto non ancora formalmente presentato.

La Sezione non ritiene superato il rilievo neppure in ragione della tempestività del deposito o dell’asserita identità del documento definitivo. La trasmissione all’ente di una versione non definitiva non integra la presentazione ai sensi dell’art. 139 c.g.c. Resta quindi confermata la contestazione della tardiva presentazione del conto, oltre il termine previsto dall’art. 226, comma 1, TUEL.

Quanto all’attestazione sull’anticipazione di liquidità, il Collegio prende atto dell’invio in corso di giudizio di un documento di contenuto analogo a firma del responsabile in carica e dell’esito delle verifiche dell’organo di revisione. Osserva tuttavia che il mancato ricorso all’anticipazione avrebbe dovuto essere evidenziato nel verbale di passaggio di consegne, redatto oltre tre mesi dopo la cessazione della gestione, a garanzia dei principi di trasparenza e chiarezza delle scritture. Il principio di veridicità impone che le informazioni contabili rappresentino fedelmente le operazioni.

La relazione dell’organo di controllo interno risulta redatta solo in data 08.05.2024, con notevole ritardo rispetto al deposito del conto. Essa si limita ad attestare l’assenza di illegittimità o disallineamenti, senza indicare la metodologia del controllo, gli elementi esaminati e la documentazione di supporto, così come richiesto da Sez. giur. Veneto, ord. n. 15 del 2023. Il conto è dichiarato irregolare e non può essere approvato; nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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