Inammissibile il conto del consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 94 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è inammissibile quando la gestione non integra un debito di custodia, difettando il presupposto processuale della qualifica di agente contabile. L’obbligo di resa del conto non discende dal nomen iuris di consegnatario, ma dalle modalità concrete di svolgimento della gestione. Non integra debito di custodia la gestione in cui i beni sono tempestivamente immessi in uso presso gli uffici richiedenti, senza un magazzino di stoccaggio destinato a scorta. Il tempo necessario a inventariazione, collaudo e configurazione, propedeutico all’assegnazione, non muta la qualificazione. Nel giudizio di conto trovano applicazione gli istituti dell’inammissibilità e dell’improcedibilità, pur in assenza di espressa previsione nell’elenco delle pronunce dell’art. 149 c.g.c.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto relativo al rendiconto reso dal consegnatario di beni mobili e provveditore di una Camera di commercio, per l’esercizio 2019. Il conto, sottoscritto e parificato, espone una consistenza iniziale pari a zero e un totale in carico di € 85.511,40, tra acquisti e beni presi in carico per rottamazione o alienazione.

Il Magistrato istruttore, acquisita una relazione dell’Ente sulle modalità di gestione, rimette il conto al Collegio ritenendolo inammissibile: la gestione non configurerebbe un debito di custodia. L’agente contabile resiste, deduce un modello di “magazzino in transito” e chiede, in via principale, l’accertamento dell’ammissibilità con discarico e, in via subordinata, indicazioni per il futuro.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare è l’ammissibilità del conto, in relazione alla natura del debito gravante sul consegnatario. Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dal d.P.R. n. 254/2002, che distingue consegnatari per debito di custodia, qualificati agenti contabili, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificati agenti amministrativi.

L’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 è dirimente: i consegnatari per debito di vigilanza non rendono il conto giudiziale, ma dimostrano consistenza e movimentazione con le scritture previste. Per le Camere di commercio, l’art. 4 della legge n. 274/1998 e l’art. 37 del d.P.R. n. 254/2005 richiamano l’obbligo di resa solo per l’istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’obbligo di resa presuppone un vero debito di custodia, gravante sul consegnatario che gestisce un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza riguarda, invece, la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte nei limiti funzionali all’ufficio.

Dall’esame del conto e della relazione dell’Ente emerge che i beni sono tempestivamente inventariati e assegnati agli uffici richiedenti, che non esiste un magazzino centralizzato e che il materiale da radiare resta nella disponibilità dell’agente solo per il tempo necessario al ritiro. Il tempo impiegato per inventariazione, collaudo e configurazione è incomprimibile e non integra una gestione di magazzino. Nemmeno il furto di un pc, con attivazione della procedura assicurativa e regolarizzazione contabile, depone per il debito di custodia, rientrando nelle competenze del Provveditorato.

Il Collegio dà rilievo preponderante alle modalità concrete della gestione, per evitare un adempimento solo formale, con entrata e contestuale uscita da un magazzino “virtuale”. Solo una giacenza eccedente la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio integrerebbe il debito di custodia. Il conto è dunque inammissibile per difetto di un presupposto processuale, e non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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