Benefici legge vittime terrorismo non spettano sulla pensione tabellare di leva (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 6 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I benefici previdenziali previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 7 della legge n. 206/2004 presuppongono la preesistenza di un valido rapporto di impiego e, dunque, una base pensionabile e un montante contributivo. Essi non possono essere applicati alla pensione privilegiata ordinaria tabellare riconosciuta al militare di leva obbligatoria, che si innesta su un rapporto di servizio coattivo e assume natura risarcitoria, non reddituale. Il costante adeguamento del trattamento, la maggiorazione figurativa di dieci anni e l’incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile presuppongono un trattamento di carattere previdenziale, ontologicamente diverso dalla pensione tabellare parametrata alla sola gravità della menomazione. La diversa natura giuridica delle due tipologie impedisce l’equiparazione e preclude l’estensione dei benefici richiesti.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare di leva, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS chiedendo l’applicazione dei benefici della legge n. 206/2004 sulla pensione privilegiata militare in godimento. Durante il servizio di leva, prestato dal gennaio 1974 al febbraio 1975, aveva contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Lo status di vittima del terrorismo gli era stato riconosciuto e i benefici della legge erano già stati applicati sulla pensione ordinaria erogata dall’INPS per la successiva attività lavorativa.

Il ricorrente ha chiesto il costante adeguamento del trattamento militare, la maggiorazione di dieci anni contributivi figurativi, l’incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile, l’esenzione IRPEF, oltre ad arretrati, interessi e rivalutazione. Il Ministero ha respinto le istanze ritenendole inammissibili; di qui il ricorso, con cui si contesta anche il difetto di motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di rinvio per ulteriori deduzioni, rilevando che il thema decidendum era definito e completo il quadro probatorio, non essendo necessaria una udienza di mero rinvio ex art. 164, ultimo comma, c.g.c. Conferma poi la legittimazione passiva di entrambi i convenuti: l’INPS quale ordinatore secondario di spesa e il Ministero della Difesa quale principale contraddittore.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte qualifica la leva obbligatoria come rapporto di servizio coattivo, privo del carattere della spontaneità, e non come rapporto di pubblico impiego, richiamando Cass. Sez. Un. n. 3040 del 2013 e Cass. Sez. Un. n. 7899 del 2003. Da tale qualificazione deriva che al militare di leva non spetta una retribuzione, non sono versati contributi e può essere attribuita solo una pensione privilegiata tabellare di natura indennitaria.

La Corte richiama Corte cost. n. 387/1989, che ha riconosciuto la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare, assimilandola alle pensioni di guerra per la comune funzione risarcitoria. Nello stesso senso cita Cass. Sez. I n. 3204 del 1996 e la giurisprudenza contabile (Corte conti, Appello Sez. II n. 7/2023, Sez. III n. 418/2013, Sez. I n. 50/2016).

Poiché i benefici richiesti hanno natura prettamente pensionistica e presuppongono una base pensionabile e un montante contributivo, essi non trovano applicazione sulla pensione tabellare, che è commisurata solo alla gravità della lesione. L’esenzione IRPEF è già riconosciuta a tale pensione proprio in quanto risarcitoria. Non scalfisce il ragionamento il riferimento all’uso del plurale “pensioni” nell’art. 7, poiché il ricorrente non è titolare di pensione militare privilegiata ordinaria ma di pensione tabellare.

Rigettato il ricorso, le spese sono compensate. Quanto al patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della legge n. 206/2004, la Corte ritiene che le spese possano essere poste a carico dello Stato, ma liquida l’onorario con separato decreto in assenza di nota spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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