Concorso docenti, anonimato non esteso alla prova pratica (TAR Lombardia n. 2074 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche solo quando esse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto. Non opera, invece, quando la prova si svolga con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato con la commissione, che rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando. La prova pratica della classe di concorso A-050, consistente in un’esperienza di laboratorio seguita dalla redazione di una sintetica relazione, non è una mera prova scritta. Ne consegue l’illegittimità dell’annullamento della prova disposto per la violazione dell’anonimato, non essendo l’omessa indicazione delle generalità nella busta piccola ragione di esclusione, una volta che l’elaborato sia riconducibile con certezza al candidato.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con il D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A050. Dopo la prova scritta e la prova orale, sosteneva la prova pratica il 9 settembre 2024. Alla consegna, inseriva l’elaborato nella busta grande contrassegnata dal numero assegnato, ma ometteva di compilare con le proprie generalità la busta piccola, che risultava inserita aperta.
La Presidente della Commissione respingeva la richiesta di rimediare all’omissione. Il giorno successivo la ricorrente segnalava il fatto all’Ufficio Scolastico Regionale. In sede di correzione, la Commissione escludeva la busta per evidenti segni di riconoscimento e annullava la prova. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti contro la graduatoria di merito, la candidata ha impugnato l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 14 del D.P.R. 487/1994 e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato sull’applicazione del principio di anonimato nella prova pratica. La regola, posta a garanzia dell’imparzialità, è estensibile alle prove pratiche solo se queste consistano interamente nella redazione di un elaborato, e non quando si svolgano con modalità che implicano un contatto diretto del candidato con la commissione. In tali casi il rispetto dell’anonimato è materialmente impossibile.
Il giudice verifica quindi la conformazione concreta della prova. L’allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede, per la classe A-050, un’esperienza di laboratorio su temi o materiali proposti dalla commissione, seguita da una sintetica relazione sui criteri seguiti nella programmazione, preparazione ed esecuzione dell’esercitazione. La prova non si sostanzia dunque in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, l’esercitazione e la relazione conclusiva. Il Collegio richiama sul punto il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 1663 del 2021 e la posizione di TAR Sardegna n. 210 del 2023.
Su queste basi, la regola dell’anonimato non trova applicazione nella prova pratica oggetto di causa. Il Collegio ritiene però che la soluzione del caso non discenda solo da tale premessa. Anche a prescindere, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla correzione una volta accertato che il compito era riconducibile con certezza alla ricorrente.
La scelta della Presidente di non restituire la busta al termine della prova può ritenersi corretta, perché non vi era evidenza di quale fosse la busta della candidata. Nella seduta dedicata alla correzione, però, la presenza di segni di riconoscimento non costituiva ragione di esclusione. L’omessa indicazione delle generalità non aveva impedito di ricondurre l’elaborato alla ricorrente: la Commissione stessa, nel verbale di scioglimento della riserva, aveva associato la busta alla candidata proprio in base alle dichiarazioni contenute nella mail del giorno successivo alla prova.
L’annullamento è pertanto illegittimo. Il ricorso principale è fondato e gli atti di annullamento della prova pratica vanno annullati, con obbligo per la commissione di procedere alla valutazione. L’esito, se favorevole, potrà incidere sulla graduatoria finale impugnata con i motivi aggiunti. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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