Parità delle armi e secondo parere del medesimo organo peritale nel rinvio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 131 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio in materia pensionistica, il secondo parere medico-legale reso dallo stesso organo peritale già incaricato nella precedente fase del procedimento costituisce vizio di motivazione sotto il profilo procedimentale. La reiterazione del supplemento istruttorio, quando gli accertamenti peritali presentino complessità tali da rendere il secondo parere funzionale a fornire mere spiegazioni, impedisce di garantire in concreto un adeguato grado di neutralità e imparzialità oggettiva del consulente, in contrasto con il principio della parità delle armi desumibile dall’art. 6 § 1 della Convenzione EDU. Il principio, elaborato dal Giudice sovranazionale, è esaminabile dal giudice contabile anche nel giudizio di appello pensionistico. Il vizio è deducibile come motivo di diritto, nei limiti dell’art. 170 c.g.c., e determina l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice in diversa composizione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva chiesto in primo grado la declaratoria della dipendenza da causa di servizio di una infermità e la concessione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, con interessi e rivalutazione. In via subordinata aveva domandato che fosse acquisito il parere dell’UML o disposta CTU. La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 12/2023, aveva respinto il ricorso.

Avverso quella pronuncia l’interessato ha proposto appello, deducendo un unico motivo: nullità della sentenza per motivazione totalmente apparente, con violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice del rinvio si era limitato a chiedere chiarimenti allo stesso organo peritale già incaricato nel precedente procedimento. Il Ministero della difesa ha resistito, eccependo l’inammissibilità del gravame perché rivolto contro questioni di fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che in materia pensionistica consente il gravame per soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento. Il giudice contabile richiama la propria giurisprudenza, SS.RR. n. 10/2000/QM, secondo cui è comunque deducibile il vizio di omessa o apparente motivazione concernente tali questioni.

Su questa base l’appello è dichiarato ammissibile. Il motivo è incentrato su un’ipotesi di motivazione apparente: nel giudizio di rinvio era stato conferito allo stesso organo peritale, che aveva già espresso il proprio parere nella precedente fase, l’incarico di fornire chiarimenti. La sentenza n. 277/2017 della Sezione Lazio era stata annullata per vizio motivazionale con la sentenza n. 176/2019 di questa Sezione, con rinvio al primo grado.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte EDU, che ha riconosciuto come la mancanza di neutralità di un consulente nominato dal tribunale possa, in determinate circostanze, violare il principio della parità delle armi inerente al concetto di equo processo. Rilevano la posizione e il ruolo processuale dell’esperto. Il giudice contabile ricorda il valore delle pronunce di Strasburgo nel sistema delle fonti, richiamando l’art. 46 CEDU, la Corte cost. n. 348/2007 e la legge n. 12/2006, che ha introdotto la lettera a-bis nell’art. 5, comma 3, della legge n. 400/1988.

Nel caso concreto, la circostanza che l’organo peritale chiamato a rendere nel rinvio un secondo parere medico-legale sia stato il medesimo della precedente fase integra, per la complessità degli accertamenti, un vizio motivazionale sotto il profilo procedimentale. Il secondo parere ha assunto la funzione di mero supplemento istruttorio, senza garantire un adeguato grado di neutralità e imparzialità oggettiva. Il motivo di gravame è quindi fondato; la sentenza è annullata con rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per il merito e per le spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

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