Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 58 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile e la loro parificazione, con il parere dell’organo di revisione interno, determinano la cessata materia del contendere e l’estinzione del procedimento. Il giudizio per resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, senza che tale forma di definizione possa variare in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. La verifica sulla regolarità sostanziale dei conti resta riservata alla procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c., restando impregiudicate le relative valutazioni.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio, ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020 da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva comunale, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. L’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo dedicato. L’agente contabile ha quindi depositato memoria difensiva, chiedendo l’archiviazione o la definizione del procedimento senza addebito. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere e il difensore si è associato alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha esaminato gli atti e ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Tale evenienza sopravvenuta incide sull’interesse alla prosecuzione del giudizio, venendo meno la ragione della domanda originariamente proposta dalla Procura.
Sul piano processuale, il collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I n. 6071 del 21 marzo 2005) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 31 dicembre 2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Il giudice ha poi precisato che la forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudice ha altresì precisato che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Infine, rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non si è provveduto sulle spese, con remissione degli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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