Esposizione a metalli pesanti in missione e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 298 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità invalidante non richiede la prova certa del rapporto eziologico, essendo sufficiente una verosimiglianza qualificata, ossia una ragionevole probabilità causale o concausale secondo il criterio del “più probabile che non”. Il nesso può essere desunto anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate da riscontri epidemiologici, tecnico-analitici e documentali. In presenza di attività svolta in ambienti contaminati, di esposizione a fattori di rischio non protetti e di evidenze scientifiche, spetta all’Amministrazione provare l’esistenza di fattori extralavorativi alternativi, esclusivi e autonomamente determinanti. Il giudizio pensionistico ha ad oggetto l’accertamento del diritto soggettivo alla prestazione e non la mera legittimità del provvedimento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un adenocarcinoma del cardias T3 N2 M0 e la conseguente pensione privilegiata ordinaria. Il militare era stato collocato in congedo per inidoneità permanente dopo un intervento di gastrectomia totale ed esofagectomia distale.

La domanda si fondava sull’esposizione, durante missioni in teatri operativi ad alto rischio ambientale, a polveri, metalli pesanti e sostanze potenzialmente cancerogene, nonché su attività di smantellamento di apparati obsoleti. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso due pareri negativi, seguiti dal decreto di rigetto del Ministero della Difesa e dalla determinazione negativa dell’INPS. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con contestazione della motivazione degli atti e della mancata considerazione della documentazione medico-scientifica prodotta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice ha accolto la richiesta di estromissione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, privo di legittimazione passiva, poiché i suoi pareri sono atti endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo e privi di lesività immediata. Ha invece disatteso le eccezioni del Ministero della Difesa: nel giudizio pensionistico l’oggetto è il diritto soggettivo alla prestazione, e non la legittimità dell’atto, con conseguente insussistenza della litispendenza rispetto al ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e dell’ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina della pensione privilegiata militare, riconosciuta in presenza di lesioni o infermità invalidanti e non reversibili, dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a categoria tabellare (artt. 67 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973; legge n. 313/1968). La dipendenza sussiste quando i fatti di servizio abbiano rappresentato causa o concausa efficiente e determinante, anche non esclusiva né prevalente, purché eziologicamente significativa.

Quanto all’onere probatorio, i tre elementi costitutivi — infermità, fatti di servizio e nesso eziologico — gravano sul ricorrente, mentre all’Amministrazione spetta dimostrare eventuali cause alternative o interruttive. Non è richiesta la prova certa del rapporto causale, essendo sufficiente una probabilità logico-medico-legale, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha richiamato sul punto l’orientamento della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 12595 del 2024, e del Consiglio di Stato.

Il compendio istruttorio ha documentato le missioni svolte, le condizioni operative e i rischi ambientali, nonché un episodio di inalazione di vapori. Il Giudice ha criticato la documentazione ministeriale, di natura descrittiva e priva di analisi tecnico-ambientale. Determinanti sono risultati gli accertamenti analitici sul tessuto tumorale, che hanno rilevato oltre venti metalli pesanti in concentrazioni molto superiori ai valori di riferimento, incompatibili con una mera esposizione civile ordinaria e coerenti con i contesti operativi descritti.

Il parere dell’Ufficio Medico Legale, pur ammettendo la natura multifattoriale della patologia, ha valorizzato come unico fattore di rischio il tabagismo, sottovalutando le analisi bioptiche. La Corte ha ritenuto tali conclusioni non condivisibili, escludendo la familiarità e l’esposizione extralavorativa e rilevando che il tabagismo, interrotto oltre trent’anni prima della diagnosi, non spiega la presenza di uranio, titanio, vanadio e altri metalli non riconducibili al fumo. Il Giudice ha quindi affermato il nesso causale in termini di concausa efficiente e determinante, accogliendo il ricorso e riconoscendo la pensione privilegiata di prima categoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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