Prescrizione in appello e sindacato sulle statuizioni civili dell’imputato (Cass. pen. Sez. V n. 31520 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e ad adottare le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Se l’impugnazione proviene dall’imputato, per quanto agli effetti civili, la cognizione piena del giudice sul fondamento dell’accusa sussiste nel solo caso in cui i motivi, se accolti, siano tali da condurre a una decisione integralmente liberatoria, con effetti in sede civile e disciplinare ex art. 652 e 653 cod. proc. pen., e non quando investano esclusivamente profili di rilievo penale. In sede di legittimità, la diversa interpretazione del significato di un’intercettazione è prospettabile solo in presenza di travisamento della prova, ossia quando il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 15 settembre 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione a seguito di prescrizione dei reati sub capi D2a) e G1), confermando le statuizioni civili. La prima imputazione riguardava una corruzione elettorale, contestata all’imputato quale membro del consiglio comunale, in concorso con il sindaco e un imprenditore, per aver fatto conseguire a più soggetti un impiego privato presso due società, al fine di ottenere il voto in favore dei candidati. La seconda riguardava una condotta di falso ideologico, per aver fatto risultare falsamente la presenza dell’imputato presso gli uffici comunali in una data determinata, onde giustificarne l’assenza presso l’ente datore di lavoro.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo due motivi di vizio di motivazione: il primo quanto al capo D2a), per non aver la Corte territoriale risposto alle doglianze dell’appello e per aver sopravvalutato una conversazione intercettata; il secondo quanto al capo G1), per travisamento della testimonianza di una impiegata e per la contraddittorietà rispetto all’assoluzione dal capo G2).
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che l’impugnazione proviene dall’imputato, per quanto agli effetti civili, il che implica l’applicazione dei criteri penalistici di accertamento della responsabilità, giacché l’accoglimento dei motivi determinerebbe una decisione interamente liberatoria con effetti anche in sede civile e disciplinare. Su tale base la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, che impone al giudice di appello, intervenuta la prescrizione, di valutare comunque i presupposti per l’assoluzione nel merito in presenza della parte civile.
Il percorso è completato dal richiamo a Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, e alla più recente Sez. VI n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, Edil Due S.r.l., secondo cui la cognizione piena sussiste solo quando i motivi dell’imputato, se accolti, conducono a una pronuncia integralmente liberatoria, e non quando investano profili di rilievo penale quali la configurabilità di una circostanza o la diversa sussunzione della condotta.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene aspecifico e manifestamente infondato. La motivazione di appello ricostruisce la vicenda delle assunzioni come programmazione unitaria, fondata su una conversazione ambientale e su quella successiva tra l’imprenditore e uno dei beneficiari, dalla quale emergeva la disponibilità ad assicurare anche i voti dei parenti. Il ricorrente contesta l’interpretazione della sola conversazione ambientale senza confrontarsi con il complesso delle valutazioni.
La Corte ribadisce che l’interpretazione offerta dalle sentenze di merito integra una doppia conforme e che l’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se logica: ciò vale per il contenuto delle conversazioni, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità. Il diverso significato è prospettabile solo per travisamento della prova, da dimostrare con un’evidenza dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa.
Il secondo motivo è pure dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale rende conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la responsabilità per la sola certificazione relativa alla data contestata e non per altre condotte: solo in quel caso l’imputato chiese il pagamento al proprio datore di lavoro utilizzando l’attestazione falsa. Il travisamento della testimonianza non è comprovato, perché il ricorrente allega solo parte della deposizione, mentre la prova dichiarativa omessa o travisata va riportata integralmente. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale