Omesso versamento IVA, crisi di liquidità e tenuità escludono la non punibilità (Cass. pen. Sez. III n. 25823 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento IVA è punito a titolo di dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà di omettere il versamento oltre la soglia di punibilità, senza che sia richiesto il dolo di evasione. La crisi di liquidità può valere come scriminante solo se non imputabile all’imprenditore e se quest’ultimo ha esperito ogni iniziativa, anche attingendo al patrimonio personale, per reperire le somme necessarie al pagamento del tributo. La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la soglia di punibilità sia superata di un importo oggettivamente rilevante.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il ricorrente da un capo di imputazione per prescrizione ed escludeva la contestata recidiva, rideterminando la pena residua per il delitto di omesso versamento IVA. Il debito di imposta contestato ammontava a euro 290.141,00 per il periodo di imposta 2016. La Corte territoriale confermava la responsabilità e riduceva l’entità della confisca all’imposta non versata.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi per vizio di motivazione: il primo in ordine all’elemento soggettivo, per non avere i giudici di merito valutato le circostanze allegate sulla crisi di liquidità; il secondo per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che esso si limita a ripetere la doglianza di appello, già adeguatamente esaminata nella sentenza impugnata, senza confrontarsi con le relative argomentazioni. Richiamano l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, che codifica il requisito della specificità c.d. estrinseca dei motivi di impugnazione, principio già consolidato in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, la Corte conferma che il reato è punito a titolo di dolo generico, ravvisabile anche nella forma eventuale, e che il dolo deve investire la soglia di rilevanza penale, quale elemento costitutivo del fatto. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 37424 del 28.03.2013, Romano, si ribadisce che la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale e che il contribuente deve organizzare le risorse in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sulla rilevanza della crisi di liquidità. Questa non esclude la colpevolezza ove dipenda da scelte imprenditoriali, salvo che derivi da eventi eccezionali, imprevedibili ed estranei alla gestione dell’impresa. L’onere probatorio grava sull’imputato, che deve dimostrare la non imputabilità della crisi e l’adozione di tutte le iniziative possibili, anche personali, per reperire le risorse. Né la mancata riscossione dei crediti rileva, rientrando nel normale rischio di impresa, salvo che gli insoluti siano contenuti entro una percentuale fisiologica.
La Corte esamina poi la clausola di non punibilità introdotta all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, che richiede cause sopravvenute all’incasso dell’IVA e non imputabili all’autore, tra cui la crisi transitoria da inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza dei terzi. Rileva che le allegazioni difensive, riferite peraltro alla situazione di una società controllante e non del soggetto tenuto al pagamento, sono generiche e non dimostrano la non imputabilità della crisi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di omesso versamento IVA la soglia superata è di oltre quarantamila euro: entità oggettivamente rilevante che esclude la riconducibilità del fatto alla lieve entità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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