La partecipazione non estemporanea ai reati-fine è indice sintomatico dell’intraneità all’associazione mafiosa (Cass. pen. Sez. 5 n. 19941 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio. È necessaria la realizzazione di un apporto concreto, sia pur minimo, riconoscibile alla vita dell’associazione, che può essere ricostruito anche in via indiziaria. La partecipazione non estemporanea dell’imputato ai reati-fine che costituiscono il programma criminoso del sodalizio ben può costituire indice sintomatico dell’intraneità, soprattutto quando detti reati siano tra gli obiettivi del generico programma delittuoso. Nel reato di estorsione, l’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza fisica di almeno due persone nel luogo e nel momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, aveva confermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata estorsione aggravata, commessa con metodologia mafiosa per agevolare gli interessi di un noto clan camorristico operante nell’area vesuviana, e per il delitto di associazione di tipo mafioso, in veste di partecipe. La pena era stata rideterminata previa concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti all’aggravante dell’associazione armata.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza: con il primo ha contestato la ritenuta sussistenza della partecipazione associativa, deducendo l’insufficienza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; con il secondo ha negato la configurabilità dell’aggravante delle più persone riunite; con il terzo, infine, ha censurato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, la partecipazione all’associazione mafiosa non si esaurisce in una mera adesione formale o rituale, ma implica un’attivazione fattiva, un contributo effettivo, concreto e visibile alla vita dell’organizzazione, che può assumere carattere materiale o morale. La verifica di tale apporto, ha precisato la Corte richiamando la sentenza Modaffari, attribuisce assoluta centralità alla dimensione probatoria.

La Corte ha quindi ricordato che la realizzazione di attività esecutive o la commissione dei reati-fine non sono necessarie ai fini della prova della partecipazione, ma la partecipazione non estemporanea ai reati-fine del programma criminoso rappresenta un valido indizio di intraneità al sodalizio. Tale partecipazione assume particolare valenza indiziante quando gli episodi estorsivi costituiscono uno degli obiettivi del generico programma delittuoso dell’associazione.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano desunto la militanza associativa da plurimi elementi convergenti: la partecipazione al circuito informativo e a riunioni riservate alla presenza del capo clan; il coinvolgimento in dinamiche interne e l’esecuzione di ordini, comprovato da conversazioni intercettate; la collocazione funzionale del soggetto, chiamato a partecipare a una delicata operazione estorsiva e destinatario dell’incarico di recuperare un credito. Gli elementi, valutati nella loro convergenza e reciproca interazione, sono stati giudicati decisivi.

Quanto alla contestata neutralità della condotta durante l’episodio estorsivo, la Corte ha escluso che l’imputato si fosse limitato a un ruolo passivo, rilevando come le intercettazioni avessero rivelato la condivisione della preparazione dell’azione, la preordinazione di accorgimenti per eludere le indagini e la consapevolezza del contesto criminale. Le censure formulate, ha concluso la Corte, si risolvono in mere doglianze di fatto, dirette a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre dichiarato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, in quanto l’aggravante delle più persone riunite richiede la mera compresenza fisica degli agenti, a prescindere dallo specifico comportamento di ciascuno e dal fatto che solo uno abbia interloquito con la vittima. Parimenti aspecifico è stato ritenuto il terzo motivo, atteso che il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non necessita di una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo all’adeguatezza della pena irrogata. Alla reiezione è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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