Sequestro per equivalente e periculum in mora: motivazione apparente se generica (Cass. pen. Sez. III n. 34201 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere una motivazione concisa ma effettiva del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il richiamo generico e indistinto al pericolo di dispersione dei beni, fondato sul solo argomento che non si può attendere la verifica delle disponibilità societarie, integra motivazione apparente, perché applicabile a ogni fattispecie di sequestro ai fini di confisca. Il ricorso per equivalente resta legittimo solo quando i proventi dell’illecito non siano rinvenuti nella sfera patrimoniale dell’indagato o dell’ente, e non supplisce all’omessa ricerca dei beni il rilievo che tale ricerca potrebbe vanificare la cautela.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale.
Il decreto riguardava il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati all’indagata nella qualità di rappresentante legale di una società. Il sequestro era stato disposto in via diretta sul profitto e, in subordine, per equivalente sui beni mobili e immobili dell’indagata fino alla concorrenza della somma determinata. Il Tribunale ha ritenuto carente la motivazione sul periculum in mora; il ricorrente censura tale assunto per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e condivide le censure del Tribunale al decreto di sequestro. Il G.i.p. aveva riconosciuto che nel corso delle indagini non erano stati compiuti più accurati accertamenti patrimoniali volti a verificare la consistenza di conti correnti, beni immobili o mobili registrati, intestati alla società o al suo legale rappresentante, onde verificarne la capienza rispetto al profitto.
Tale omissione non era stata considerata ostativa all’adozione della misura, sul presupposto che non si possa pretendere una ricerca generalizzata dei beni costituenti profitto, perché durante tale ricerca potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente. Il Tribunale ha disatteso questa impostazione, osservando che la mancata previa individuazione dei beni non è ostativa all’emissione del decreto, ma ciò non può avere effetti pregiudizievoli per l’indagata.
La Corte richiama il consolidato principio per cui il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, non basandosi sul nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato, è legittimo soltanto se i proventi dell’illecito non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’indagato o, per i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, nella sfera patrimoniale dell’ente nel cui interesse il reato è stato commesso (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero). Principio disatteso nella specie, essendo pacificamente omessa una indagine effettiva sulla sussistenza e capienza delle disponibilità societarie riconducibili al profitto.
Il generico richiamo a un pericolo di dispersione dei beni dell’amministratore sottoponibili a confisca per equivalente, ravvisabile per il solo fatto che non si può attendere la verifica dei beni societari da confiscare in via diretta, si risolve in una motivazione apparente, applicabile a ogni fattispecie di sequestro ai fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il percorso argomentativo non è quindi in linea con il dovere motivazionale affermato dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora.
Nello stesso senso la Corte richiama Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, che, in ipotesi analoga di confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ha sottolineato l’ineludibilità di tale dovere, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa e obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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