Immunità consiliare regionale copre anche gli interventi in aula (Cass. pen. Sez. V n. 12858 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opinioni espresse dal consigliere regionale nel corso di una seduta del consiglio rientrano tra gli atti consiliari tipici e sono coperte dalla insindacabilità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost., poiché la discussione e l’esposizione delle proprie convinzioni costituiscono l’espressione più diretta della funzione dell’organo elettivo regionale, comprensiva dei compiti di vigilanza e controllo. L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., giacché l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento arreca un pregiudizio all’indagato opponente, che non dispone di altri mezzi per far valere le proprie ragioni.
Il Fatto
Un consigliere regionale, componente di una commissione d’inchiesta sul sistema bancario regionale, nel corso di una seduta del consiglio tenutasi nel febbraio 2019 interveniva sulla relazione finale della commissione. Nel suo intervento, dopo aver evocato i fatti del Mose, faceva riferimento a flussi di risorse transitanti per l’estero e a un soggetto che operava attraverso finanziarie per favorire tali intrecci, con un gioco di parole immediatamente riconducibile a un altro soggetto.
Quest’ultimo presentava querela per diffamazione ex art. 595 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, all’esito di camera di consiglio fissata su opposizione dell’indagato, disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’indagato ricorreva per cassazione lamentando la violazione della prerogativa dell’insindacabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità: se l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto sia impugnabile con ricorso per cassazione. Il Collegio ricorda che il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato ma che il legislatore preferisce non punire, come affermato dalla Consulta e dalle Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022. Proprio per la peculiarità dell’istituto, il codice riconosce anche all’indagato la facoltà di proporre opposizione.
Il codice non contempla però alcun mezzo per consentire all’indagato opponente di reagire avverso l’ordinanza che, pur indenne da violazioni processuali, abbia disposto l’archiviazione per tenuità invece che per la ragione più favorevole invocata, come l’insussistenza del fatto. Il pregiudizio non deriva da un accertamento assimilabile a una dichiarazione di colpevolezza, ma dall’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, che lo rende potenzialmente rilevante ai fini dell’abitualità del comportamento quale ragione ostativa ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen.
Per rimediare a questa lacuna, la Corte ha fatto ricorso allo strumento dell’art. 111, comma 7, Cost. Al di fuori dei casi di nullità di cui all’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge, secondo un indirizzo consolidato richiamato dal Collegio. L’ordinanza in esame è dunque impugnabile e la dedotta violazione di legge va accertata nel merito.
Sul punto centrale, il motivo che denuncia la violazione dell’art. 122, quarto comma, Cost. è fondato. La Corte ricostruisce la giurisprudenza costituzionale: sin dalla sentenza n. 81 del 1975 la deroga alla potestà punitiva è stata ricollegata alla natura delle attribuzioni del consiglio regionale, e la sentenza n. 69 del 1985 ha sviluppato il parallelismo con le guarentigie dei parlamentari, riconoscendo tra le funzioni anche quella di autoorganizzazione. Il parallelismo non giunge a una totale assimilazione, poiché le attribuzioni dei consigli si inquadrano nell’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite.
La guarentigia non mira ad assicurare un privilegio, ma a preservare da interferenze esterne le determinazioni riservate al consiglio regionale, ricomprendendo tutte le attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica. Nel caso in esame, l’intervento dell’indagato si è svolto durante una seduta in sede istituzionale sull’oggetto di una commissione della quale era componente. Esso va annoverato tra gli atti consiliari tipici, poiché la discussione e l’esposizione delle convinzioni rappresentano l’espressione più immediata della funzione dell’organo elettivo, comprensiva dei compiti di vigilanza e controllo.
Poiché l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tale principio, involgente istituti di rilievo costituzionale, il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, ufficio del giudice per le indagini preliminari.
Nota della Redazione
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