Estradizione passiva: pericolo di fuga e limiti del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 3450 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il provvedimento limitativo della libertà personale può essere inteso come rischio di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente inosservanza dell’obbligo internazionale di consegna. La sua sussistenza deve però essere motivata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino. Ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di revoca o sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione è ammesso solo per violazione di legge, restando inammissibile l’impugnazione proposta per vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello ha rigettato l’istanza di revoca e/o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’estradando, cittadino italo-australiano richiesto in estradizione dalle autorità degli Stati Uniti d’America. Il giudice del merito ha fondato il diniego sulla persistenza di un concreto pericolo di fuga.

Quest’ultimo è stato desunto dalla gravità dei fatti per cui si procede nel Paese richiedente e dalla mancanza di uno stabile radicamento in Italia, dove l’estradando si trovava per motivi di vacanza presso i parenti. Avverso l’ordinanza l’estradando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 714, comma 2, e 274, lett. b) cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe affermato il pericolo di fuga sulla sola gravità dei fatti esteri e sull’assenza di radicamento. Il Collegio ritiene invece che entrambe le condizioni siano effettivamente sussistenti.

Quanto alla gravità, nei confronti dell’estradando si procede negli Stati Uniti per associazione per delinquere finalizzata a frode telematica, frode telematica, associazione per danneggiare computer protetto e associazione finalizzata al riciclaggio di denaro, condotte corrispondenti ai nostri artt. 416, 640-ter e 648-bis cod. pen. e qualificate come illeciti di rilevante gravità.

Quanto al radicamento, la difesa ha prodotto documentazione attestante la disponibilità di un’abitazione offerta dai parenti, utilizzabile semmai con un dispositivo elettronico. Il Collegio osserva che il radicamento difetta comunque nel caso concreto. È dall’apprezzamento combinato di tali elementi che la Corte di appello ha desunto il pericolo di fuga, con valutazione ancorata alle risultanze del procedimento.

Il provvedimento non contrasta con i principi della giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, secondo cui il pericolo di fuga deve fondarsi su elementi concreti e specifici, rivelatori di una vera propensione all’allontanamento clandestino. Il principio risulta però diversamente applicato in relazione alle specifiche fattispecie esaminate.

Decisivo è però il dato processuale. L’art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione solo per violazione di legge, rendendo inammissibile il ricorso per vizio di motivazione, come affermato da Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009 e da altri precedenti conformi. Il ricorso, per quanto ricco di riferimenti, contesta nel merito la decisione della Corte di appello, la cui motivazione congrua e non apparente sfugge alle censure proposte. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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