Sequestro informatico, proporzionalità da valutare già nella fase genetica (Cass. pen. n. 15894/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità costituisce limite genetico ed esecutivo del sequestro probatorio e impone che il vincolo non ecceda quanto strettamente necessario all’accertamento dei fatti. Nel sequestro di dispositivi informatici o telematici, il pubblico ministero deve indicare le specifiche informazioni ricercate o le ragioni di un’acquisizione estesa, i criteri di selezione del materiale e la delimitazione temporale dei dati rilevanti. L’indicazione della durata delle operazioni non deve necessariamente consistere in un termine rigido e inderogabile, essendo sufficiente una previsione ragionevole e suscettibile di modulazione in relazione alle difficoltà tecniche. L’acquisizione non può assumere carattere meramente esplorativo né trasformarsi nell’indiscriminata apprensione dell’intera vita digitale dell’interessato. Il titolare che invochi la tutela di specifici dati sensibili deve inoltre allegare un interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di perquisizione e sequestro emesso nell’ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La misura riguardava telefoni cellulari, personal computer e altri supporti informatici, destinati alla ricerca di documentazione utile a ricostruire i rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti.
La difesa deduceva la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il decreto fosse generico perché privo di criteri sufficientemente selettivi e di una precisa perimetrazione temporale. Contestava inoltre che la polizia giudiziaria avesse proceduto alla copia dell’intera massa dei dati presenti nei dispositivi, con il rischio di trasformare il sequestro in uno strumento esplorativo diretto alla ricerca di ulteriori notizie di reato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il principio di proporzionalità quale limite strutturale del sequestro probatorio, richiamandone il fondamento costituzionale e convenzionale. La misura deve mantenere un equilibrio tra l’interesse pubblico all’accertamento del reato e la compressione dei diritti incisi, tra cui proprietà, iniziativa economica, riservatezza, vita privata e protezione dei dati personali. Ne deriva che la proporzionalità non riguarda soltanto la fase esecutiva, ma deve essere valutata già al momento dell’adozione del provvedimento e per tutta la durata del vincolo.
Con particolare riferimento ai dispositivi digitali, la Corte sottolinea la maggiore invasività dell’apprensione, poiché l’accesso al contenuto di telefoni e computer consente una ricostruzione molto ampia della vita personale e professionale dell’interessato e può coinvolgere anche soggetti terzi. Il decreto deve quindi specificare l’oggetto della ricerca, i criteri di selezione e l’eventuale delimitazione temporale, mentre un’acquisizione generalizzata è legittima solo se adeguatamente giustificata dalla concreta finalità probatoria.
La Corte precisa tuttavia che non è necessario indicare fin dall’origine un termine esatto e inderogabile per completare l’estrazione e l’analisi dei dati. La durata delle operazioni dipende infatti da variabili tecniche, dalla quantità del materiale e dall’eventuale collaborazione dell’interessato. È sufficiente una previsione ragionevole, ferma la possibilità di successive proroghe motivate e il diritto dell’interessato di chiedere la restituzione qualora il vincolo si protragga oltre il tempo necessario.
Nel caso concreto, il decreto aveva individuato la documentazione contrattuale e contabile relativa a specifici rapporti commerciali e aveva collegato temporalmente la ricerca alle operazioni oggetto dell’imputazione. Le operazioni di copia forense erano state inoltre completate in un arco temporale ritenuto congruo. La Corte esclude quindi che il sequestro fosse indiscriminato o esplorativo. Rileva infine che il ricorrente non aveva specificamente allegato un interesse concreto alla disponibilità esclusiva di particolari dati sensibili. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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