Partecipazione camerale del 2% a Promos Italia conforme al TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 222 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui una pubblica amministrazione acquisisce una partecipazione societaria è soggetto, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, allo scrutinio della Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. L’esame riguarda la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della scelta, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere di motivazione analitica grava sull’amministrazione procedente, che deve allegare gli elementi, in particolare economico-finanziari, idonei a consentire la verifica di conformità. A fronte di un atto congruamente motivato, il parere è favorevole e la scelta di partecipare a una società consortile in house a capitale interamente pubblico, operante in esenzione IVA, integra le condizioni di legge.
Il Fatto
Una Camera di commercio siciliana, con deliberazione commissariale, stabilisce di acquisire quote pari al 2% del capitale sociale di una società consortile a responsabilità limitata del sistema camerale, l’Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. L’ente trasmette l’atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La società è a capitale interamente pubblico, non ha scopo di lucro ed è qualificata organismo di diritto pubblico. Opera in regime in house e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei consorziati, che esercitano il controllo analogo indipendentemente dalle quote possedute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro in cui si inserisce la novella dell’art. 5 TUSP ad opera dell’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022. L’esercizio dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico attraverso il diritto societario si articola in due fasi: quella pubblicistica, di determinazione della volontà, e quella privatistica, di attuazione mediante l’atto costitutivo, lo statuto o il contratto di acquisto. La funzione affidata alla Corte dei conti si colloca nel passaggio tra le due fasi.
Da qui i parametri dello scrutinio: necessità della società per le finalità istituzionali; ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’onere motivazionale analitico grava sull’amministrazione procedente, che deve corredare la delibera degli elementi economico-finanziari necessari alla verifica.
Sul piano procedurale il Collegio sottolinea il termine di sessanta giorni per la pronuncia, la trasmissione del parere e gli obblighi di pubblicazione. Quanto agli esiti, il silenzio consente all’ente di procedere; il parere negativo non impedisce l’atto, ma impone una motivazione analitica delle ragioni per discostarsene e la relativa pubblicità.
Nel merito, la Corte verifica che la delibera dia conto della necessità dell’acquisizione in relazione alle funzioni camerali in tema di internazionalizzazione delle imprese, anche alla luce della riforma del sistema camerale. L’atto illustra la convenienza economica della partecipazione: la società opera in regime in house ed in esenzione IVA, con corrispettivi determinati senza margine di profitto, e si sottopone a verifica di congruità dei servizi.
La sostenibilità finanziaria è desunta dall’andamento positivo di bilancio e dalla previsione di equilibrio patrimoniale, nonché dal divieto statutario di distribuzione degli utili. Il Collegio rileva infine l’assenza di contrasto con i Trattati europei, in relazione al regolamento “de minimis” applicabile. L’atto risulta pertanto conforme e il parere è favorevole.
Nota della Redazione
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