Fondo economale e prassi interne: irregolarità del conto senza condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 253 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione del fondo economale improntata a prassi interne non formalizzate, in assenza di un regolamento specifico e con l’ausilio di un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale, integra irregolarità del conto che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. La responsabilità dell’agente contabile va tuttavia valutata alla luce del contesto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione: ove quest’ultimo abbia reso possibile, e di fatto incentivato, l’utilizzo del fondo in modo non conforme ai principi di programmazione della spesa, senza mai contestare formalmente la prassi, non si giustifica la condanna dell’agente. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, economo di un dipartimento universitario, per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, segnalava plurime criticità: l’assenza della sottoscrizione dell’agente sul conto, la mancata parificazione, il ricorso a un’anagrafica generica per i beneficiari delle spese, l’utilizzo del fondo oltre lo stanziamento iniziale mediante reintegri successivi e l’ammissione di spese non riconducibili ai criteri di urgenza e imprevedibilità. Da qui la rimessione al Collegio quanto alla sussistenza dei presupposti per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente.
La difesa dell’agente eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e contestava nel merito le singole irregolarità, richiamando la conformità dell’operato alle istruzioni e alle prassi dell’Ateneo. Formulava inoltre istanza di oscuramento dei dati personali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che il deposito del conto è avvenuto il 19 novembre 2019, mentre la data indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non integra il perfezionamento del deposito ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Non ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 150, comma 1, c.g.c., essendo la relazione depositata nel termine.
Supera poi i profili di improcedibilità. Quanto alla mancata sottoscrizione, l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, redatto e chiuso tramite il sistema gestionale secondo modalità che non ne prevedevano la firma. Quanto alla parificazione, le risultanze del decreto dirigenziale riferito a un conto della medesima tipologia e del medesimo esercizio sono estensibili, per identità di procedura e di responsabile, al conto in esame.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo gli stessi ascrivibili in prevalenza a prassi consolidate. Il regolamento di ateneo disciplinava la gestione solo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né definire un sistema autorizzativo chiaro. Il sistema informativo non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni, con descrizioni generiche e uso ricorrente dell’anagrafica “soggetti diversi”. I reintegri avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza controllo preventivo degli organi competenti.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti deve essere bilanciata con le regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo privo delle garanzie ordinariamente previste. L’adozione di strumenti gestionali deve accompagnarsi a misure idonee a garantire la tracciabilità della spesa e l’identificazione dei beneficiari.
Nel caso concreto, relativo a un esercizio antecedente all’adozione del regolamento specifico, si riscontra l’assenza di tali strumenti regolatori. La responsabilità dell’agente va quindi valutata alla luce del contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, demandando agli organi dell’Ateneo l’adempimento degli obblighi di legge, senza condanna dell’agente e nulla sulle spese. Respinge infine l’istanza di oscuramento, non essendo specificati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione.
Nota della Redazione
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