Partecipazione camerale in società consortile: parere positivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 96 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, esprime parere positivo sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria da parte di una Camera di Commercio quando l’atto è analiticamente motivato in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. Il controllo di conformità si estende ai profili dei commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e degli articoli 4, 7 e 8 del medesimo Testo unico, in particolare con riguardo alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La giustificazione del pagamento di un sovrapprezzo rispetto al valore nominale della quota può essere desunta dalla consistenza del patrimonio netto della società. Deve infine risultare la compatibilità dell’intervento con le norme dei Trattati europei in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
La Giunta della Camera di Commercio di Cosenza ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di una quota di partecipazione nel capitale sociale di una società consortile a responsabilità limitata, per un valore nominale di 1.000,00 euro e con un sovrapprezzo di 400,00 euro. La società è la consortile in house di Unioncamere e delle Camere di Commercio, attiva nel sostegno allo sviluppo dei sistemi di trasporto, logistica e infrastrutture.
L’assemblea dei soci aveva disposto un aumento del capitale sociale per complessivi 100.000,00 euro, riservando in prima battuta la sottoscrizione ai soci e ammettendo i terzi, con sovrapprezzo, per la parte residuale. Poiché l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 impone l’invio dell’atto deliberativo di acquisto della partecipazione alla Corte dei conti, la Camera di Commercio ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, unitamente ai bilanci, allo statuto, alle linee strategiche e al parere del Collegio dei Revisori.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i presupposti del proprio potere consultivo. Riconosce la legittimazione della Camera di Commercio, qualificandola come ente pubblico dotato di autonomia funzionale e quindi destinatario degli obblighi dell’art. 5 TUSP. La richiesta promana dall’organo esecutivo competente e ha ad oggetto l’ingresso in una società consortile a responsabilità limitata, tipologia ammessa dall’art. 3, comma 1, del TUSP.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 18/2022/PASP, la Sezione afferma la propria competenza, in quanto le Camere di Commercio integrano la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” che radica la competenza sugli atti di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali.
Nel merito, la Corte esamina la motivazione analitica richiesta dall’art. 5 TUSP. Le finalità perseguite dalla Camera di commercio risultano compatibili con l’oggetto sociale della società, che affianca le Camere di commercio nei loro scopi istituzionali. Quanto alla convenienza economica, la delibera ha svolto una duplice comparazione dei costi, con riguardo ai valori di mercato e ai prezzi dei competitor nazionali, evidenziando tariffe inferiori a quelle di riferimento.
Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la Sezione rileva la consistente situazione patrimoniale della Camera di commercio e l’esiguità della spesa. Quanto alla società partecipata, l’analisi dei bilanci evidenzia risultati positivi e destinazione degli utili a riserve, con un patrimonio netto superiore al valore nominale: ciò giustifica anche il pagamento del sovrapprezzo rispetto al valore nominale della quota.
La Corte verifica infine la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attestata espressamente nella delibera, e ricorda l’obbligo di trasmissione dell’atto anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990. Il parere del Collegio dei Revisori risulta favorevole.
Alla luce di tali verifiche, la Sezione rende parere positivo sulla conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP.
Nota della Redazione
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