Partecipazione comunale a CER cooperativa: parere positivo con osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 136 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni locali che intendono aderire a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa sono soggette ai vincoli tipologici, finalistici ed economici degli artt. 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 175/2016, senza che le finalità meritorie della CER valgano di per sé a esonerarle dall’onere motivazionale rafforzato. L’atto deliberativo deve dare conto in concreto delle finalità perseguite, dei vantaggi attesi e degli elementi economico-finanziari dell’operazione, non bastando il richiamo generico delle norme o dei principi. Il controllo della Corte dei conti, pertanto, si conclude con parere positivo ma con osservazioni quando l’istruttoria dimostri la conformità tipologica e l’assenza di diseconomie, pur rilevando lacune nella dimostrazione del vincolo finalistico. La modesta entità della partecipazione non esime l’ente dall’obbligo di rappresentare il concreto interesse pubblico all’adesione.
Il Fatto
Il Comune di San Giovanni Bianco, ente bergamasco di piccole dimensioni, con deliberazione consiliare ha approvato la partecipazione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa con sede in altro comune della provincia, approvandone lo statuto.
L’adesione prevede la sottoscrizione di una quota sociale di modesto valore nominale e la qualifica di socio utente consumatore, senza assunzione di rischio d’impresa. L’ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera con gli allegati, i pareri di regolarità tecnica e contabile, il parere dell’organo di revisione, lo statuto, il piano previsionale e la visura camerale, chiedendo il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce i parametri del controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5 TUSP, consistenti nella verifica della conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del testo unico, con riguardo alla riconduzione della partecipazione a una delle tipologie previste, alla compatibilità con le finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’osservanza della disciplina sugli aiuti di Stato.
Sul piano del vincolo tipologico, la Corte rileva che l’adesione a una cooperativa già costituita è conforme agli artt. 3, 5 e 7 TUSP, poiché la forma cooperativa è ammessa e la delibera consiliare rispetta la competenza dell’organo. Sotto il profilo della finalità, tuttavia, la motivazione richiama genericamente la formulazione normativa e i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile sulle CER, senza indicare dati concreti sulle utenze coinvolte, sull’energia condivisa e sui risparmi attesi. Manca, in particolare, la dimostrazione che l’attività non sarebbe svolta dal mercato alle medesime condizioni, requisito richiesto dall’art. 4 TUSP.
La Sezione osserva inoltre che lo statuto prevede attività ulteriori rispetto a quelle riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale, e che la delibera non dà conto della verifica sulle cc.dd. società doppione né delle ragioni che hanno precluso la costituzione di una nuova CER con i comuni del circondario, in luogo dell’adesione a una cooperativa con impianti collocati a distanza.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il piano previsionale quinquennale allegato presenta dati sintetici ma attendibili, con risultati d’esercizio positivi e flussi finanziari previsti in crescita; l’organo di revisione non ha rilevato oneri indiretti. La Corte ritiene pertanto che l’iniziativa non presenti, allo stato, elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali.
Infine, la verifica sulla disciplina degli aiuti di Stato è positiva e risulta adempiuto l’obbligo di consultazione pubblica dello schema di delibera. All’esito, la Sezione esprime parere positivo con osservazioni, ferme restando le carenze di dati e motivazione evidenziate e la riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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