Rideterminazione dei vincoli del risultato di amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 107 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’ambito del controllo dei rendiconti degli enti locali ex art. 148-bis Tuel e art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, è titolare del potere di rideterminare le poste del risultato di amministrazione quando il prospetto esposto dall’ente non ricomprenda tutti i vincoli effettivamente esistenti. L’erronea quantificazione della parte vincolata da trasferimenti, in difetto di correzione, si riflette automaticamente sull’esercizio successivo, alterando la parte disponibile del risultato. La deliberazione di rideterminazione vincola l’ente a tener conto dei nuovi saldi nella predisposizione del primo documento contabile utile e costituisce il punto di partenza dei successivi controlli della Sezione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione e negli allegati prospetti.

All’esito dell’esame dei dati contabili è stato avviato il confronto istruttorio con una richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. L’ente ha risposto con nota e documentazione, senza depositare memorie di contraddittorio rispetto agli esiti istruttori. L’ufficio di controllo ha ricostruito il quadro finanziario, dal quale non sono emerse criticità, ma solo alcune irregolarità, rappresentate all’ente con nota di osservazioni finali.

La Motivazione della Corte

L’esame dell’esercizio 2020 ha evidenziato che la quota vincolata da trasferimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, quantificata dall’ente in 2.684.478,61 euro, non ricomprendeva vincoli per ulteriori 10.557,64 euro. L’ammontare complessivo dei vincoli è stato pertanto rideterminato in 2.695.036,25 euro, di cui 2.512.880,26 euro quale avanzo derivante dalla gestione 2019 non applicato al bilancio 2020, 176.755,16 euro quale avanzo generato dalla gestione di competenza e 5.400,83 euro quale avanzo derivante dalla gestione residui.

L’irregolarità si riflette sull’esercizio 2021, il cui rendiconto non presenta ulteriori irregolarità. La componente vincolata da trasferimenti al 31 dicembre 2021 va quindi rideterminata in complessivi 2.930.320,59 euro, anziché in 2.919.762,95 euro. Di conseguenza, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2021 deve essere rideterminata in 1.143.086,27 euro anziché in 1.153.643,91 euro.

Il percorso argomentativo della Sezione muove dalla constatazione che il risultato di amministrazione non è una mera grandezza contabile, ma il punto di equilibrio su cui si fondano i vincoli di destinazione e la conseguente quota disponibile. L’omessa ricomprensione di un vincolo da trasferimenti produce un effetto a catena: altera la classificazione delle poste e trasferisce l’errore agli esercizi successivi.

La Sezione ha quindi ritenuto di rideterminare le poste contabili dei rendiconti 2020 e 2021 nei termini indicati, precisando che l’ente dovrà tenerne conto anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive. I futuri controlli della Sezione prenderanno le mosse dai saldi rideterminati.

Il p.q.m. impone all’ente di considerare le rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della delibera. La deliberazione è trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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