Accertata la regolarità del rendiconto elettorale della lista priva di contributi pubblici (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 16 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti si svolge, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013, sulla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della relativa documentazione. Le spese dichiarate nel rendiconto devono rientrare nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993 e devono rispettare il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. L’accertamento della regolarità del rendiconto consegue all’esito positivo di tale verifica, restando irrilevante la circostanza che la lista non abbia percepito contributi pubblici di finanziamento.
Il Fatto
In occasione della consultazione elettorale del 25 e 26 maggio 2025 per il rinnovo degli organi del Comune di Genova, comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la lista denominata Partito Comunista dei Lavoratori ha presentato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria la certificazione delle spese elettorali sostenute. Il rendiconto esponeva fonti di finanziamento per complessivi euro 659,76, integralmente riconducibili alla voce “Altri fondi”, e spese di pari importo sostenute per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione della lista elettorale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ha verificato il rendiconto sulla base dei parametri normativi applicabili alla disciplina delle campagne elettorali. La competenza a tale controllo deriva dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come successivamente modificato, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché della regolarità della documentazione prodotta.
L’esame della documentazione ha riguardato, in primo luogo, la riconducibilità delle spese dichiarate alle tipologie tassativamente indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993. Le spese sostenute dalla lista per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e l’espletamento di ogni altra operazione per la presentazione della lista risultano ricomprese nella fattispecie prevista dalla disposizione. Il Collegio ha quindi accertato la conformità delle singole voci di spesa alle finalità elettorali tipiche.
È stato inoltre verificato il rispetto del limite di spesa stabilito dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. L’importo complessivo delle spese dichiarate, pari a euro 659,76, non supera il tetto legale, con conseguente esito positivo del controllo sotto il profilo della congruità finanziaria.
All’esito dell’istruttoria, integrata anche dal riscontro alla nota istruttoria, il Collegio ha accertato la regolarità del rendiconto presentato dalla lista, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale di Genova per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata e l’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.
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Nota della Redazione
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