Definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato con pagamento del 30% (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 9 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la definizione mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. consegue al tempestivo versamento della somma determinata con il decreto emesso ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Il giudice, una volta accertato il regolare pagamento concordato con il parere favorevole dell’attore pubblico, definisce il giudizio ai sensi del comma 8 dell’art. 130 c.g.c., senza ulteriore accertamento sul quantum del danno contestato. La parte convenuta resta tenuta al pagamento delle spese del giudizio abbreviato. Il rito si applica su richiesta della parte e con il consenso dell’organo requirente.
Il Fatto
La Procura regionale per il Molise ha evocato in giudizio la dipendente di un Comune, individuata quale coordinatrice e responsabile dei controlli anagrafici in materia di reddito di cittadinanza, con abilitazione all’accesso alla piattaforma Ge.P.I. Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta avrebbe effettuato in modo tardivo, o omesso del tutto, le verifiche prescritte su due domande presentate da cittadini stranieri privi del requisito di residenza, consentendo così la protrazione di erogazioni poi revocate dall’INPS.
Il danno, inizialmente quantificato in € 9.700,00, è stato rideterminato in € 5.000,00. La convenuta ha chiesto la definizione mediante rito abbreviato, con pagamento di € 1.500,00, corrispondente al 30% della somma contestata, ottenendo il parere favorevole del pubblico ministero contabile.
La Motivazione della Corte
Con decreto n. 2/2026, emesso in applicazione dell’art. 130, comma 6, c.g.c., la Corte ha accolto la richiesta di rito abbreviato e ha fissato il termine perentorio per il versamento in unica soluzione della somma concordata a titolo di risarcimento del danno in favore dell’INPS, disponendo il deposito della prova in segreteria e fissando l’udienza camerale per la verifica del regolare adempimento.
La parte convenuta ha depositato la copia del bonifico, effettuato in data antecedente il termine assegnato e a beneficio dell’INPS. All’udienza camerale, il rappresentante del pubblico ministero e il difensore, preso atto del pagamento, hanno chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge.
La Corte ha rilevato che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, stante il documentato e tempestivo versamento della somma in esecuzione del decreto emesso in applicazione dell’art. 130, comma 6, c.g.c. Il giudizio è stato quindi definito ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna della convenuta alle spese del giudizio abbreviato, liquidate in € 48,00 con nota in calce.
La decisione conferma che, nel rito abbreviato contabile, l’adempimento tempestivo dell’obbligo di versamento esaurisce la fase di verifica demandata al giudice, il quale si limita a prendere atto dell’accordo raggiunto tra le parti e a definire il procedimento, restando la condotta sanzionata sul piano risarcitorio nella misura concordata.
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Nota della Redazione
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