Partecipazione comunale al GAL e controllo Corte dei conti senza provvedere (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 53 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 delimita l’ambito oggettivo del controllo della Corte dei conti ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, mediante la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione. L’eccezione prevista dal comma 1, relativa agli acquisti di partecipazione conformi a espresse previsioni legislative, opera quando la fattispecie sia disciplinata da fonti europee e nazionali che rendono la valutazione di necessità un dato ex lege. La disciplina dei gruppi di azione locale — art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 e art. 4, comma 6, TUSP — integra una simile previsione espressa, con la conseguenza che l’adesione del Comune al GAL esula dal controllo preventivo di conformità. Ne deriva il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere.
Il Fatto
Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo il provvedimento consiliare con cui ha deliberato l’adesione a un Gruppo di azione locale — società consortile già costituita — mediante l’acquisizione di una partecipazione del valore nominale di 700,00 euro. L’adesione è motivata con l’esigenza di accedere ai benefici comunitari dello sviluppo locale di tipo partecipativo, nell’ambito della misura c.d. Leader.
Il Comune invoca la procedura di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, che impone all’amministrazione di rimettere l’atto deliberativo alla Corte dei conti, perché questa si pronunci entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva e corredata dal parere favorevole dell’organo di revisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio verifica la riconducibilità della richiesta al paradigma normativo dell’art. 5 TUSP, come interpretato dalle Sezioni riunite in sede di controllo. La funzione di controllo è delimitata dall’assunzione della qualità di socio e non si estende a ogni fase successiva della gestione societaria. L’ambito oggettivo è ristretto, letteralmente, ai soli due momenti della costituzione di una società e dell’acquisto di partecipazioni.
L’adesione al GAL ha certamente comportato l’acquisizione della qualità di socio e la partecipazione al capitale. Tuttavia il collegio esclude la sottoponibilità della delibera al vaglio contabile per l’operatività dell’eccezione del primo periodo del comma 1, che salva i casi di conformità a espresse previsioni legislative.
La Corte ricostruisce il quadro europeo: l’art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 disciplina i gruppi di azione locale nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo, attuato dagli stessi GAL mediante strategie integrate. La conferma normativa è nell’art. 4, comma 6, TUSP, che fa espressamente salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell’art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013, nonché dell’art. 61 del regolamento CE n. 508/2014.
Il collegio valorizza anche il recepimento regionale: il bando attuativo della misura 19 per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale e il decreto dirigenziale che ha ammesso a finanziamento il progetto del GAL. Da ciò discende che l’adesione ai gruppi di azione locale costituisce strumento necessario per fruire dei benefici comunitari e che la valutazione di necessità ai fini istituzionali è effettuata ex lege, rendendo ultroneo il controllo della Corte quanto al profilo della costituzione.
La Sezione rileva, per completezza, che nulla è detto sul rispetto dello spatium deliberandi di sessanta giorni e che, alla data, l’adesione potrebbe essere già stata formalizzata. La funzione ex art. 5 TUSP risponde però all’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata. Il dispositivo dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con trasmissione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.