Rimborso spese legali e decreto di perenzione: parere inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 57 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo è soggettivamente inammissibile quando proviene dal Segretario comunale e non dal Sindaco, organo istituzionalmente legittimato a rappresentare l’ente. La medesima richiesta è oggettivamente inammissibile quando il quesito non investe l’interpretazione di norme di contabilità pubblica o di coordinamento della finanza pubblica, ma la qualificazione di un atto processuale ai fini del rimborso delle spese legali al dipendente. La funzione consultiva non può risolversi in strumento di co-amministrazione, nè interferire con le competenze di altra magistratura. Il quesito sulla natura del decreto di perenzione resta estraneo alla materia della contabilità pubblica e l’ente deve risolverlo autonomamente.

Il Fatto

Il Comune di Soverato, tramite il proprio Segretario generale, ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere in materia di rimborso di spese legali. Un dipendente comunale aveva chiesto all’ente la rifusione delle spese sostenute per la propria difesa in un giudizio davanti al TAR Calabria, definito con decreto decisorio di perenzione.

L’ente precisava che non risultavano atti di gradimento comunale nella scelta del difensore e che, con nota del 2007, il dipendente aveva comunicato di aver conferito l’incarico per la propria difesa. Il quesito riguardava la possibilità di considerare il decreto di perenzione quale atto decisorio idoneo a escludere la responsabilità del dipendente e a legittimare il rimborso.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sul primo profilo richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2020/QMIG, che distingue la legittimazione soggettiva esterna — l’ente titolare della capacità di proporre l’istanza, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 — dalla legittimazione soggettiva interna, relativa al potere di rappresentanza di chi agisce in nome e per conto dell’ente. Il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato, quale rappresentante legale dell’ente territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 56/2014 e dell’art. 50, comma 2, TUEL.

Poichè la richiesta proviene dall’ufficio del Segretario comunale e non dal Sindaco, la Sezione la dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo. Ritiene tuttavia opportuno esaminare anche l’ammissibilità oggettiva, per preservare i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

La Sezione ricostruisce i tre requisiti del quesito: l’inerenza alla materia della contabilità pubblica; la generalità e astrattezza, con esclusione dei fatti gestionali specifici; il difetto di interferenza con altre funzioni della magistratura contabile o con giudizi pendenti. Richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/2010, che definisce la contabilità pubblica come sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale di Stato ed enti locali, e la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, che ammette i profili di coordinamento della finanza pubblica.

Il Collegio richiama poi la deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, secondo cui vanno escluse le richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive, di competenza di altre giurisdizioni. Su questa base il quesito sulla natura del decreto di perenzione è dichiarato estraneo alla nozione di contabilità pubblica: l’ente deve far riferimento alla giurisprudenza amministrativa, senza ottenere l’avallo preventivo della magistratura contabile, che non può sostituirsi in scelte discrezionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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