Partecipazione comunale a società in house del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 31 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione nella società in house individuata dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale avviene in conformità a espresse previsioni legislative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Ne deriva il venir meno dell’onere di motivazione analitica dell’atto deliberativo e, quindi, del presupposto del controllo preventivo di conformità di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016. Una volta che l’ente di governo dell’ambito abbia scelto il gestore in house, al singolo ente locale non residua alcuna facoltà di scelta, ma la partecipazione al soggetto gestore è doverosa. Restano fermi i poteri di controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Un Comune, in qualità di capofila, trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una deliberazione consiliare con la quale approva l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società consortile affidataria del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale di riferimento, per il tramite di una propria società partecipata.
Il Comune rappresenta di ritenere l’operazione estranea all’ambito applicativo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, perché avviene in conformità a espresse previsioni legislative, e in via prudenziale attiva la consultazione pubblica e trasmette l’atto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti. La questione riguarda la riconducibilità dell’acquisto alla disciplina del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, che configura un controllo preventivo di conformità dell’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, ai parametri di motivazione e sostenibilità finanziaria, e ricorda come, secondo le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022, si tratti di una peculiare attività di controllo e non di un mero parere.
Il punto decisivo è l’eccezione del comma 1: l’atto non è soggetto all’obbligo di motivazione analitica quando la costituzione o l’acquisto avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. La Sezione ricostruisce la disciplina del Codice dell’ambiente e richiama l’art. 149-bis, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, che consente l’affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti della gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
La Corte contabile distingue la fattispecie esaminata dalle Sezioni Riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, rese in funzione nomofilattica sui gruppi di azione locale. In quel caso il ricorso allo strumento societario, pur previsto dalla legge, costituisce una facoltà per l’ente locale. Nel servizio idrico integrato, invece, la scelta della forma di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito e, una volta adottato il modello del gestore in house, il singolo comune non può discostarsene: la partecipazione è necessitata e obbligata.
La Sezione esclude che l’ente di governo dell’ambito sia solo formalmente distinto dagli enti locali che vi partecipano, valorizzando il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e i compiti propri attribuiti a quel soggetto. Richiama infine gli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo e osserva che, anche nelle pronunce che negano l’operatività dell’eccezione, si ammette la motivazione per relationem rispetto ai provvedimenti dell’ente di governo.
Ne consegue che la deliberazione trasmessa ricade nelle eccezioni del comma 1 dell’art. 5 e non nel perimetro del controllo del comma 3. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare, ferma restando l’operatività dei controlli sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
Nota della Redazione
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