Cardiopatia post-tubercolare e onere di contestazione del parere CML (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 7 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Collegio Medico Legale – Sezione speciale presso la Corte dei conti non costituisce consulenza tecnica d’ufficio, ma ad esso si applicano le garanzie del contraddittorio di cui all’art. 97 c.g.c. L’omesso invio alle parti dello schema di relazione integra una nullità a carattere relativo, sanabile quando il contraddittorio sia recuperato e comunque soggetta al regime dell’art. 45, comma 2, c.g.c., dovendo essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Nel merito, l’aggravamento e l’interdipendenza tra patologia cardiovascolare ed esiti pleuro-parenchimali già riconosciuti dipendenti da causa di servizio devono essere provati; il giudice può fondare il rigetto sul parere del CML adeguatamente motivato, specie in presenza di fattori di rischio concorrenti e di una consolidata stabilità del quadro respiratorio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della pregressa sofferenza miocardica e degli esiti di pleurite, con trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria a vita. Con domanda dell’11 settembre 2018 aveva chiesto l’aggravamento e, in particolare, il riconoscimento dell’interdipendenza tra la cardiopatia e le infermità respiratorie già ascritte a causa di servizio, invocando le categorie superiori della Tabella A e gli assegni di superinvalidità.
Il Ministero della difesa, con decreto n. 12 del 23.01.2020, aveva rigettato l’istanza sulla base del solo parere della C.M.O., senza investire il C.V.C.S. Il ricorrente ha impugnato quel decreto davanti alla Corte dei conti, lamentando l’assenza della prescritta istruttoria medico-legale e l’esistenza di un giudicato sulla dipendenza da causa di servizio della sofferenza miocardica.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta in via preliminare l’eccezione di nullità del parere del CML, sollevata dal difensore all’udienza perché reso senza preventivo invio dello schema di relazione. La Corte richiama l’art. 166 c.g.c. e l’art. 97 c.g.c., rilevando che le strutture tecniche abilitate ex lege non sono consulenti tecnici d’ufficio: non trovano quindi applicazione le norme su giuramento e liquidazione dei compensi. Restano però ferme le disposizioni poste a presidio del contraddittorio.
Secondo l’orientamento consolidato, l’omesso invio della bozza di relazione dà luogo a una nullità a carattere relativo, sanabile quando il giudice recuperi il contraddittorio dopo il deposito, rimettendo in termini le parti. Tale nullità è assoggettata al regime dell’art. 45, comma 2, c.g.c., per cui solo la parte interessata può opporla, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
Nel caso concreto il ricorrente, dopo il deposito del parere, aveva dapprima prodotto le controdeduzioni del consulente di parte e poi le note di udienza, senza però eccepire la nullità. L’eccezione, proposta solo all’udienza, è quindi tardiva e non può essere accolta, non ricorrendo l’ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente formulata nelle note depositate in esito al parere.
Anche la doglianza sulla mancata coincidenza tra relatore del parere e soggetto presente in sede di accertamento è priva di pregio: il verbale delle operazioni peritali, di carattere prevalentemente documentale, risulta firmato dal presidente del Collegio che ha reso il parere.
Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice condivide le valutazioni del CML, che ha esaminato la storia clinica e l’eziologia delle patologie. Dagli esami radiologici effettuati tra il 1972 e il 2017 emerge la stabile presenza degli esiti della pleurite già riconosciuta dipendente da causa di servizio, senza evidenze di fibrotorace o di aggravamento verso un quadro di BPCO correlabile alla pregressa infezione specifica. La BPCO, insorta in tarda età in un soggetto ex fumatore, obeso e iperteso, non può essere ritenuta conseguenza diretta della pleurite risalente a circa quarant’anni prima.
Quanto alla patologia cardiaca, la Corte richiama il parere secondo cui la storia cardiologica è muta fino all’evento ischemico del 2002, in un soggetto con molteplici fattori di rischio cardiovascolare: l’esame coronarografico documenta strie dislipidemiche e un albero aterosclerotico, non un aumento delle resistenze polmonari. Il richiamo al giudicato sulla dipendenza da causa di servizio non è conferente, poiché la sentenza citata riconosceva il trattamento per le sole infermità pleuro-parenchimali, senza menzione delle patologie cardiologiche. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 300,00.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.