Partecipazione a fondazione strumentale e insussistenza di gestione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 24 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili soggetti a conto giudiziale ai sensi dell’art. 20, lett. c), del r.d. n. 827/1924, con la conseguenza che il consegnatario risponde delle variazioni di valore ai sensi dell’art. 29, quinto comma, del r.d. n. 827/1924. Tuttavia, la partecipazione del socio fondatore al fondo di dotazione di una fondazione di diritto speciale, ente strumentale dell’Università privo di scopo di lucro, esaurisce l’attività del consegnatario in una mera detenzione formale. Ove tale fondo non sia suscettibile di perdere o acquisire valore in ragione dell’attività dell’agente contabile, manca una gestione contabile e i conti giudiziali sono inammissibili. La gestione degli indirizzi e dei controlli sull’ente partecipato è esercitata dal Consiglio di amministrazione dell’Università e non integra maneggio di beni pubblici da parte del Rettore.
Il Fatto
Il Rettore di un’Università calabrese, in qualità di agente contabile consegnatario di azioni, ha depositato mediante applicativo SIRECO i conti giudiziali relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, connessi alla partecipazione dell’Ateneo, socio fondatore, alla locale Fondazione universitaria. Il magistrato designato, con tre relazioni di irregolarità, ha prospettato l’inammissibilità dei conti, sottolineando la natura privatistica della Fondazione e l’estraneità della detenzione della quota all’obbligo di rendiconto.
Il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi e, con due ordinanze istruttorie, ha acquisito la documentazione societaria e statutaria necessaria a chiarire la qualifica dell’agente contabile, la natura giuridica dell’ente partecipato e i rapporti tra Università e Fondazione. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità e nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione universitaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una premessa generale: i titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato e il giudizio di conto su di essi ha carattere necessario e indefettibile, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, tra cui la Corte costituzionale n. 59 del 2024 e le Sezioni Unite n. 7390 del 2007. Il sindacato del giudice contabile non si limita alla custodia materiale dei titoli, ma si estende alle loro variazioni di valore.
Tale cornice va applicata alla fattispecie, che però non riguarda una partecipazione societaria ma l’adesione di un Ateneo a una fondazione di diritto speciale, istituita ai sensi dell’art. 59, terzo comma, della legge n. 388/2000 e del d.P.R. n. 254/2001. La Fondazione ha personalità di diritto privato, non ha scopo di lucro e svolge funzioni strumentali di supporto al diritto allo studio, alla didattica e alla ricerca, anche in regime di controllo analogo da parte dell’Università. Questi elementi, secondo il Collegio, non escludono di per sé l’obbligo di rendiconto dei contabili della Fondazione, i quali maneggiano risorse prevalentemente pubbliche.
Il punto decisivo è però oggettivo. L’oggetto del contendere è la mera detenzione del fondo di dotazione, inizialmente pari a 1.500.000,00 euro e poi ridotto a 300.000,00 euro, con imputazione della differenza ai fondi di gestione. Tale fondo può essere modificato solo dal Consiglio di amministrazione dell’Università, non è suscettibile di perdere o guadagnare valore per effetto dell’attività dell’agente contabile e non è idoneo a costituire oggetto di gestione contabile, a differenza dei diritti e delle partecipazioni azionarie.
Il Collegio rileva inoltre che i poteri di indirizzo, nomina e controllo sull’ente partecipato sono esercitati dal Consiglio di amministrazione d’intesa con il Senato accademico, mentre il Rettore si limita a dare esecuzione alle deliberazioni. L’art. 12 del TUSP non incide sull’ambito del giudizio di conto, disciplinando la diversa responsabilità civile e amministrativa degli organi delle società partecipate, e non è applicabile alle persone giuridiche di diritto privato prive della qualifica di imprenditore commerciale, come conferma l’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.
In definitiva, la partecipazione configura una gestione statica e non dinamica del bene pubblico: difetta la disponibilità giuridica e ogni attività esecutiva o custodiale idonea a incidere sulla consistenza del valore. Il Rettore non può compiere alcun atto che muti la partecipazione e la sua attività si riduce a una detenzione formale, al più qualificabile come debito di vigilanza. Da qui la declaratoria di inammissibilità dei conti giudiziali riuniti, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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