Non luogo a provvedere sul parere TUSP per partecipazione già perfezionata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 17 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La funzione di controllo è volta a scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che la stessa venga attuata. Pertanto, ove la società sia stata costituita o la partecipazione perfezionata in pendenza del termine di sessanta giorni e, a maggior ragione, ancor prima dell’invio della deliberazione, il controllo è reso inutiliter data. L’invio di un provvedimento perfetto ed eseguito non è conforme all’iter dell’art. 5 TUSP e preclude l’esercizio della funzione, con conseguente non luogo a provvedere.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, a mezzo pec del 6 dicembre 2023, la deliberazione del Consiglio comunale con cui si è stabilito di aderire al G.A.L. delle Colline Bergamasche S.c.a.r.l., acquisendo quote di partecipazione per euro 350,00 a seguito dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. L’istanza è stata inoltrata ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022.
La documentazione trasmessa non includeva il parere dell’organo di revisione né altri atti sottesi alla scelta. La Sezione ha scrutinato preliminarmente la riconducibilità dell’atto al perimetro del controllo, verificando poi se il parere potesse essere reso.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria precedente linea interpretativa, secondo cui gli atti di costituzione e di partecipazione ai GAL costituiti in forma societaria rientrano tra quelli sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 5 TUSP, richiamando le deliberazioni n. 295/2023 e n. 323/2023. Il regime derogatorio del comma 1 non opera quando manchi una espressa previsione legislativa che conformi l’operazione.
Nel merito, la Corte rileva che l’ente, con atto del 29 novembre 2023 — una settimana prima dell’invio della deliberazione — ha proceduto alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e al versamento della quota di euro 350,00. Le verifiche sul portale Telemaco-Infocamere hanno inoltre evidenziato l’iscrizione della società nel Registro delle imprese in data 13 dicembre 2023.
Il percorso argomentativo si fonda sul testo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che consente all’amministrazione di procedere alla costituzione o all’acquisto solo qualora la Corte non si pronunci entro sessanta giorni dall’invio della deliberazione. La funzione attribuita alla magistratura contabile si colloca proprio nel passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima della sua attuazione, come chiarito dalle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 18/SSRRCO/PASP/2023.
Ne consegue che il perfezionamento dell’operazione in pendenza del termine, e a maggior ragione anteriormente all’invio, rende inutiliter data la valutazione. L’invio di un provvedimento già eseguito pregiudica l’esercizio del controllo. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, riservandosi eventuali considerazioni in sede di diverse funzioni di controllo ai sensi dell’art. 20 TUSP, dell’art. 1, comma 166, legge n. 205/2006 e dell’art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000, disponendo la trasmissione della pronuncia al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.