Controlli interni degli enti locali e raccomandazioni della Sezione di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 119 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, la Sezione regionale di controllo accerta l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie adottati dall’ente ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUEL. Il controllo esterno non si sostituisce a quello dell’ente, ma ne valuta l’operatività concreta, distinguendo tra regolarità dei singoli atti e struttura del sistema. Ove riscontri criticità o carenze, la Sezione non irroga sanzioni, ma invita l’ente a rimuoverle con idonee misure correttive, formulando specifiche raccomandazioni. L’art. 148, comma 4, del TUEL riserva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie alle sole ipotesi di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, accertate in esito alla verifica.
Il Fatto
Il Comune è chiamato a riferire sul funzionamento del proprio sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023. L’ente ha trasmesso le due relazioni-questionario previste dalle linee guida della Sezione delle Autonomie e ha riscontrato la richiesta istruttoria del magistrato.
La Sezione era già intervenuta sul medesimo ente negli anni precedenti, rilevando criticità in alcune tipologie di controllo e sollecitandone il superamento. La verifica odierna chiude il ciclo di accertamento sulle annualità 2022-2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina separatamente ciascuna tipologia di controllo. Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, rileva che l’ente ha svolto le verifiche con cadenza trimestrale e con report regolarmente trasmessi, applicando un campionamento per estrazione casuale semplice. Poiché l’art. 147-bis, comma 2, del TUEL richiede motivate tecniche di campionamento di natura probabilistico-statistica, la Sezione valuta positivamente l’impegno dell’ente ad adeguarsi a partire dal 2024.
Sul controllo di gestione, emerge un profilo di non piena conformità: l’ente ha prodotto un solo report semestrale invece dei due previsti dal regolamento comunale. La giustificazione addotta è la riduzione della dotazione organica. La Sezione prende atto del referto consuntivo trasmesso ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL e raccomanda piena attuazione delle previsioni regolamentari.
Il controllo strategico e il controllo sugli equilibri finanziari non presentano criticità rilevanti; la Sezione prende atto delle procedure adottate. Sul controllo sugli organismi partecipati, in sede istruttoria emergono difficoltà di conciliazione dei rapporti debito-credito, ascritte all’uso di principi contabili non omogenei e alla diversa tempistica di approvazione dei bilanci.
Sul controllo sulla qualità dei servizi, l’ente non ha attivato il confronto con altre amministrazioni né il coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard. Quanto all’appendice PNRR, manca una specifica attività reportistica di monitoraggio in corso di gestione.
In esito alle riscontri, la Sezione invita l’ente a rimuovere le criticità con idonee misure correttive, formulando raccomandazioni su campionamento statistico, reportistica di gestione, monitoraggio degli organismi partecipati, qualità dei servizi e controlli PNRR. La deliberazione è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’Organo di revisione.
Nota della Redazione
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