Decorrenza della pensione privilegiata del militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 57 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare giudicato permanentemente inidoneo al servizio incondizionato e transitato nei ruoli civili non è cessato dal servizio: la pensione privilegiata non può dunque decorrere dalla data del transito, che segna una mera variazione del rapporto di impiego con conservazione dell’anzianità. Ai sensi dell’art. 191, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, la decorrenza giuridica del trattamento di quiescenza resta ancorata alla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento. La decorrenza economica è invece posticipata al primo giorno del mese successivo alla domanda, quando il procedimento di privilegio sia attivato a istanza di parte e non d’ufficio. Il decreto che riconosce l’equo indennizzo non costituisce riconoscimento del diritto a pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, contrae una patologia alla colonna vertebrale, accertata come dipendente da causa di servizio. Con decreto ministeriale viene dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e autorizzato al transito nel personale civile della Difesa, che si perfeziona nel gennaio 2013 con la qualifica di assistente amministrativo.

Nel 2019 il ricorrente sollecita l’INPS alla liquidazione della pensione privilegiata. L’Istituto liquida il trattamento con decorrenza economica dal primo febbraio 2019, cioè dal mese successivo alla domanda. Il ricorrente impugna la nota INPS chiedendo gli arretrati dal giorno del transito nei ruoli civili, oltre tredicesime, interessi e rivalutazione, sostenendo che il procedimento doveva qualificarsi d’ufficio. Il Ministero della Difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’eccezione del Ministero. La legittimazione passiva gli è stata sottratta dalla legge n. 335/1995, che ha trasferito all’INPDAP, oggi INPS, la competenza sui trattamenti di quiescenza del personale militare. Manca dunque la titolarità sostanziale del rapporto. Il ricorrente, inoltre, non formula alcuna domanda di accertamento o condanna nei confronti del Ministero: ne segue l’estromissione dal giudizio, con spese compensate.

Nel merito il ricorso è respinto. La Corte richiama l’art. 191, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento. Il transito nei ruoli civili non integra quella cessazione: il rapporto prosegue, con conservazione dell’anzianità e dello stipendio percepito come assegno ad personam. Cade quindi il presupposto della pretesa, perché alla data invocata dal ricorrente egli era ancora in servizio.

La tesi subordinata è parimenti infondata. Il decreto che riconosce l’equo indennizzo non attribuisce il diritto al trattamento pensionistico di privilegio, ma solo l’indennizzo per la menomazione. Il ricorrente qualifica come semplice sollecitazione la nota del gennaio 2019, ma la Corte rileva che si tratta di una vera domanda di parte, tanto che anche il procedimento di riconoscimento della causa di servizio fu avviato su istanza dell’interessato.

La decorrenza economica segue dunque l’art. 191, terzo comma, con il dies a quo individuato correttamente dall’INPS nel primo giorno del mese successivo alla domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri ministeriali. La Corte dispone infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente, non potendo i dati relativi allo stato di salute essere diffusi, neppure tramite le banche dati o via web.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *