Definizione agevolata nel rito abbreviato contabile e perentorietà del termine di versamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 295 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la perentorietà del termine di versamento prevista dal comma 7 concerne esclusivamente la somma a titolo risarcitorio determinata dal giudice con il decreto di accoglimento della richiesta, e non anche le spese di giustizia del primo grado, già liquidate nella sentenza appellata, né il termine ulteriore fissato per il deposito della documentazione comprovante l’incasso. Il mancato rispetto dei termini ordinatori non impedisce la definizione del giudizio, ma è stigmatizzato dal Collegio quando non sorretto da cause non imputabili. La definizione agevolata presuppone la prova dell’effettivo incameramento della somma da parte dell’amministrazione danneggiata, necessaria in ragione della revocabilità dei bonifici.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Puglia aveva accolto la domanda della Procura regionale nei confronti dell’appellante, Direttore sanitario di una struttura ospedaliera, per il danno erariale indiretto subito dall’azienda sanitaria. Il pregiudizio derivava dalla condanna dell’azienda, passata in giudicato, a risarcire una dipendente per demansionamento, con somma comprensiva di spese legali e c.t.u. Il giudice contabile di prime cure aveva ravvisato il nesso causale e la colpa grave.
L’appellante ha proposto gravame, formulando in via preliminare istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con pagamento del 70% della pretesa. La Procura generale ha espresso parere favorevole. Il Collegio ha emesso decreto di accoglimento, fissando la somma dovuta e i termini per i versamenti e per il deposito della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene all’ambito della perentorietà del termine fissato dall’art. 130, comma 7, c.g.c. L’appellante ha versato la somma risarcitoria entro il termine, ma ha corrisposto le spese di giustizia del primo grado solo successivamente e ha depositato con ritardo la prova dell’incasso da parte dell’azienda sanitaria.
Il Collegio condivide l’impostazione della Procura generale: la perentorietà riguarda esclusivamente la “somma dovuta” a titolo risarcitorio, ossia la parte risultante dalla riduzione operata in sede di rito abbreviato. Non riveste tale natura il termine per il pagamento delle spese di giustizia già liquidate nel giudizio di primo grado, né quello ulteriore, nella specie di venti giorni, fissato per il deposito della documentazione dell’incasso.
L’adempimento documentale è ritenuto indispensabile, considerata la revocabilità dei bonifici: solo la prova dell’effettivo incameramento consente di ritenere integrata la condizione cui la norma subordina la definizione del giudizio. Nella fattispecie la prova è sopraggiunta con la comunicazione dell’azienda sanitaria attestante la riscossione e la regolarizzazione con reversale.
Il Collegio non si esime dal censurare il comportamento dell’appellante per non avere ottemperato con tempestività e diligenza, in mancanza di cause non imputabili, anche agli incombenti ulteriori rispetto al pagamento della somma. Si afferma che anche i termini ordinatori rispondono all’esigenza di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell’attività giurisdizionale.
Ciononostante, la documentazione acquisita comprova il versamento della somma risarcitoria in favore dell’azienda sanitaria e delle spese del primo grado. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare definito il giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato nel dispositivo.
Nota della Redazione
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