Rigetto della domanda erariale per contributi PAC e onere probatorio della Procura (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 164 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per l’indebita percezione di contributi eurocomunitari destinati alla PAC, incombe sulla Procura contabile l’onere di allegare e provare in modo specifico la violazione del vincolo di condizionalità, da intendersi come abbinamento tra domanda di aiuto, superficie nella disponibilità dell’azienda ed effettivo utilizzo del terreno. La contestazione che si limiti a dedurre l’insufficienza del numero di capi rispetto all’estensione degli alpeggi, senza dettagliare il rapporto tra bestiame, superfici e giorni di monticazione, è generica e non assolve l’onere probatorio. I certificati di origine e sanità per l’alpeggio rilasciati dal Sindaco e dal Veterinario Ufficiale costituiscono riscontro documentale idoneo a smentire la tesi accusatoria. La mera discrasia nella indicazione dei mappali, quando le particelle rientrino nel territorio dello stesso Comune, non prova l’assenza della condizionalità.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola, i suoi tre soci subentrati per devoluzione ereditaria, una società di servizi in liquidazione e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 63.700,74, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebita percezione di contributi eurocomunitari PAC erogati dall’Organismo Pagatore Regionale per le annualità 2011, 2012 e 2014.
Secondo l’accusa, le domande uniche di aiuto erano state corredate da indicazioni non veritiere sui pascolatori per conto terzi e sul rispetto del rapporto tra bestiame e superficie. I convenuti costituiti eccepivano la prescrizione e contestavano la ricostruzione dei fatti; due convenuti restavano contumaci. La questione centrale atteneva alla prova della violazione della condizionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia dei convenuti non costituiti e respinge l’istanza di sospensione del processo. Ribadisce l’autonomia tra giurisdizione civile e contabile e l’assenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, escludendo un rischio di ne bis in idem.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei contributi, richiamando il regime del disaccoppiamento e il principio di condizionalità. L’azione erariale si fonda sulla non veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, non sul mancato raggiungimento della finalità pubblicistica.
Per le annualità 2011 e 2012, la contestazione riguarda l’insufficienza dei capi rispetto all’estensione degli alpeggi. Il Collegio la ritiene generica, perché non dettaglia il rapporto tra estensione, numero di capi e giorni di monticazione. La tesi è inoltre contraddetta dai certificati di origine e sanità, sottoscritti dal Sindaco e dal Veterinario Ufficiale e prodotti dalla stessa Procura: essi attestano la permanenza degli animali sui pascoli, per cento giorni nel 2011.
La Corte aggiunge che le dichiarazioni rese in fase investigativa da un socio dell’azienda pascolatrice sono smentite da quelle dell’altro socio, che conferma di aver svolto attività di pascolamento per conto terzi sui terreni nella disponibilità dell’intermediario. Diventa quindi irrilevante che il pascolatore non conoscesse direttamente la società convenuta, avvalendosi questa dell’intermediazione.
Quanto al 2014, è contestata solo l’errata indicazione del mappale. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: la mancata coincidenza dei mappali, quando rientrano nello stesso Comune, non prova l’assenza di condizionalità, incombendo sulla Procura il relativo onere. La domanda va dunque rigettata nei confronti di tutti i convenuti, con liquidazione degli onorari in favore dei difensori delle parti costituite, posta a carico di Regione Lombardia.
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Nota della Redazione
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