Canone unico patrimoniale non applicabile alle terre civiche (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 86 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate, costituiscono beni collettivi appartenenti alle comunità insediate sul territorio di riferimento e afferiscono, insieme alle altre tipologie previste dalla legge, al demanio o patrimonio civico. Tale categoria non è sovrapponibile a quella del demanio comunale né a quella del patrimonio indisponibile dei comuni. Il canone unico patrimoniale, nelle fattispecie di occupazione di aree e spazi pubblici, è applicabile ai soli beni del demanio e del patrimonio indisponibile degli enti locali, salvo espresse eccezioni di legge. Ne consegue la non applicabilità del canone in caso di occupazione temporanea delle terre di proprietà collettiva.
Il Fatto
Un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sottoscritta dal Sindaco pro tempore. Il quesito riguarda l’ambito di applicazione del canone unico patrimoniale introdotto dalla legge n. 160/2019: si chiede se tale prelievo trovi applicazione in caso di occupazione temporanea delle terre di originaria proprietà collettiva degli abitanti, riconducibili al demanio civico.
L’Ente istante prospetta una risposta negativa, ritenendo che le terre collettive non rientrino nelle categorie del demanio e del patrimonio indisponibile comunale richiamate dalla norma istitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, essa proviene da un Comune per il tramite del C.A.L. ed è sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il secondo, il quesito attiene all’acquisizione delle entrate e alla disciplina del patrimonio e rientra quindi nella materia della contabilità pubblica. La richiesta è inoltre formulata in termini generali e astratti, senza riferimenti a fattispecie concrete.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la categoria dei domini collettivi disciplinata dalla legge n. 168/2017, che ha ribadito il riconoscimento già operato dalla legge n. 1766/1927 e ha ricondotto le terre collettive al patrimonio civico o demanio civico (art. 3, comma secondo). Il demanio civico si distingue nettamente dal demanio comunale: se quest’ultimo è costituito da beni assoggettati al regime demaniale in quanto appartenenti al comune (art. 824 c.c.), il demanio civico è assoggettato al medesimo regime pur appartenendo a comunità di persone. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione (Cass. civ., Sezioni Unite, ord. n. 33959 del 2023) e la risalente pronuncia secondo cui nessun diritto spetta direttamente al comune, che entra in considerazione solo come rappresentante organizzativo della comunità titolare dell’uso (Cass. civ. n. 210 del 1962).
Venendo ai presupposti del canone, la Sezione rileva che l’art. 1, comma 819, lettera a), legge n. 160/2019 richiama le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, in continuità con la previgente disciplina della TOSAP e del COSAP. Non sono contemplati i beni del patrimonio disponibile, né i beni del demanio civico, che non appartengono all’ente locale.
La Corte esamina poi gli argomenti che in passato avevano sostenuto l’applicabilità della TOSAP alle terre civiche (Cass. civ. n. 30238 del 2011), fondati sulla natura tributaria del tributo e sulla irrilevanza del titolo di proprietà. Tali argomenti non sono estensibili al nuovo canone, la cui natura resta incerta: la legge menziona indifferentemente tassa e canone tra i prelievi sostituiti (art. 1, comma 816) e non consente di trasporre automaticamente la qualificazione tributaria. Il regime facoltativo proprio del COSAP è venuto meno e agli enti non è più consentito escludere il canone o prevedere esenzioni oltre i casi di legge.
In assenza di elementi testuali che estendano il prelievo a beni diversi dal demanio e dal patrimonio indisponibile dell’ente, la Sezione conclude per la non applicabilità del canone unico alle occupazioni temporanee delle terre di proprietà collettiva.
Nota della Redazione
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