Partecipazioni indirette in società costituende: controllo della Corte dei conti non estensibile (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 40 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, ha perimetro normativo tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva. La fattispecie della costituzione di una nuova società da parte di società già a controllo pubblico, che determini per l’amministrazione una partecipazione indiretta in una società costituenda, non rientra nelle ipotesi previste dalla norma, che distingue nettamente tra costituzione di società e acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. Ne consegue la declaratoria di non luogo a deliberare per inammissibilità dell’istanza di parere trasmessa dall’amministrazione.
Il Fatto
La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione della Giunta provinciale n. 277/2026, con la quale è stata autorizzata la costituzione di una società di scopo (“NewCo”) da parte di due società a controllo pubblico: una società in-house della Provincia e una società interamente partecipata da una società a controllo pubblico. La nuova società avrebbe dovuto gestire l’impianto di produzione di idrogeno verde, realizzato nell’ambito del progetto “Hydrogen Adige Valley”, finanziato con fondi PNRR. La delibera veniva trasmessa ai fini del controllo previsto dall’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 5, commi 1 e 3, TUSP individua due ipotesi tassative di controllo: la costituzione di una società da parte di un’amministrazione pubblica e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. Ha altresì richiamato gli orientamenti nomofilattici delle Sezioni riunite in tema di natura e perimetro della nuova funzione di controllo.
La questione centrale riguardava la riconducibilità al controllo della fattispecie in esame, nella quale la costituzione della nuova società veniva realizzata non direttamente dalla Provincia, ma da due società a controllo pubblico, con conseguente acquisizione, per il suo tramite, di una partecipazione indiretta nella società costituenda.
Richiamando un indirizzo interpretativo della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna, la Sezione ha osservato che la norma, distinguendo nettamente le due ipotesi, non fa riferimento, per le partecipazioni indirette, alla costituzione di nuove società. Il controllo di cui all’art. 5 TUSP non risulta, pertanto, esteso alle società indirette costituende, non essendo consentita un’interpretazione estensiva di una disposizione che perimetra una funzione di controllo.
La Sezione ha quindi concluso che la questione sottoposta all’esame non potesse formare oggetto di delibazione, dichiarando il non luogo a deliberare per inammissibilità dell’istanza. Ha inoltre richiamato i pregnanti obblighi di vigilanza e controllo a carico delle strutture provinciali, ai sensi della disciplina vigente in materia di partecipazioni pubbliche, e l’obbligo di valutare, in sede di revisione periodica, il profilo del possibile svolgimento di attività analoghe o similari.
Nota della Redazione
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