Danno all’immagine da corruzione del poliziotto penitenziario e superamento del doppio tangentizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 342 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per un reato commesso dal dipendente pubblico contro l’amministrazione di appartenenza costituisce il presupposto essenziale del danno all’immagine e al prestigio dell’ente. Integrata la fattispecie, il danno è configurabile anche quando il reato rientri tra quelli richiamati dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. Il criterio del raddoppio tangentizio non è vincolante: la sua natura di presunzione semplice consente al giudice contabile di superarlo e di quantificare il pregiudizio con criteri equitativi, purché ancorati a dati obiettivi, in ragione della gravità, della reiterazione e della strumentalizzazione illecita della funzione. Il clamor fori, nella dimensione digitale, può ritenersi quasi in re ipsa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, condannato in via definitiva per il reato di corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen., contestandogli il danno arrecato all’immagine e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza, quantificato in 5.000,00 euro oltre rivalutazione e interessi.
L’indagine era scaturita dalla nota con cui la Procura della Repubblica aveva comunicato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere; in precedenza l’amministrazione aveva sospeso l’agente dal servizio. Il processo penale si era concluso con condanna a tre anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici, confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il convenuto, regolarmente invitato a dedurre, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5 del codice di giustizia contabile, che impone la sinteticità degli atti, per limitare l’esposizione ai presupposti essenziali del danno all’immagine. Il primo presupposto è la sentenza penale di condanna definitiva: nel caso di specie i giudici di merito e la Suprema Corte, con la declaratoria di inammissibilità, hanno reso irrevocabile la pronuncia di condanna.
Trattandosi di reato proprio commesso da un dipendente pubblico contro l’amministrazione di appartenenza e compreso tra i c.d. reati da catalogo, la Corte ritiene indiscutibile l’applicabilità dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. L’espressione “reato contro la pubblica amministrazione”, priva di riferimento al soggetto agente e di richiamo esplicito agli articoli del Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, va letta secondo l’interpretazione più elastica e comprende anche fattispecie comuni che abbiano comunque cagionato un pregiudizio all’immagine dell’ente.
Il Collegio afferma poi che il clamor fori è agevolmente individuabile. La diffusione della notizia, un tempo ricercata nella stampa e nei notiziari televisivi, può oggi considerarsi quasi in re ipsa, perché una notizia rilevante si propaga in modo ampio, velocissimo e inarrestabile anche attraverso i messaggi diffusi da chiunque.
Sulla quantificazione, la Corte condivide le argomentazioni dell’attore pubblico: il parametro del doppio tangentizio, basato su una presunzione semplice, è superabile. Considerata la gravità e la reiterazione delle condotte dannose, il danno è liquidato con criteri equitativi ancorati a dati obiettivi, nella misura di 5.000,00 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
La Corte accoglie quindi la domanda e condanna il convenuto al pagamento della somma in favore dell’amministrazione, oltre rivalutazione monetaria dall’epoca dei fatti alla pubblicazione e interessi legali fino all’effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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