Partecipazione mafiosa e doppia presunzione cautelare: ricorso infondato (Cass. pen. Sez. I n. 11999 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di intraneità ad un’associazione di tipo mafioso non presuppone, sul piano indiziario, la prova di specifici atti esecutivi del programma criminoso, potendo essere desunto da facta concludentia dai quali, secondo attendibili regole di esperienza, sia logicamente inferibile il vincolo associativo e la volontà di appartenenza. In sede cautelare gli indizi non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiesti per il giudizio di merito, ma con esame globale ed unitario del quadro indiziario. Per l’indagato di partecipazione ad associazione mafiosa, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione: relativa quanto alle esigenze cautelari, assoluta quanto all’adeguatezza della sola custodia carceraria.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di stupefacenti aggravata.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza genetica. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà delle accuse rispetto a una precedente imputazione relativa a un clan antagonista, la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, l’assenza di riscontri sull’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’inadeguatezza di misure diverse dal carcere.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione del controllo di legittimità in materia cautelare. Il giudice di legittimità non ricostruisce i fatti né sostituisce la valutazione del merito sull’attendibilità delle fonti; verifica che il giudice abbia dato conto delle ragioni della gravità indiziaria e la congruenza del ragionamento rispetto ai canoni logici, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’intervenuta assoluzione dall’accusa di appartenenza al clan antagonista fa venir meno la prospettata contraddittorietà delle accuse. Sul piano probatorio, in sede cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, non essendo richiesti i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. previsti per il merito; è però illegittima una valutazione frazionata e atomistica, dovendosi procedere a un esame globale ed unitario (Sez. I n. 30415 del 25.09.2020).

La Corte richiama la giurisprudenza sull’intraneità mafiosa. Il giudizio non richiede la prova di condotte esecutive, ma l’affectio societatis e il fattivo inserimento nell’organizzazione, desumibili da indicatori fattuali (Sez. Un. n. 33748 del 12.07.2005; Sez. I n. 55359 del 17.06.2016). L’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è questione di fatto rimessa al merito, sottratta al giudizio di legittimità ove la valutazione sia logica (Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015).

La Corte conferma la legittimità dell’esame globale del materiale indiziario operato dal Tribunale: intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori, con coincidenza delle propalazioni e riscontri oggettivi. Ribadisce inoltre che i reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 possono concorrere, anche quando l’associazione per il traffico di stupefacenti sia articolazione del sodalizio mafioso (Sez. Un. n. 1149 del 25.09.2008).

Infine, sul terzo motivo, la Corte richiama la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull’adeguatezza della custodia carceraria, superabile solo nei casi dei commi 4 e 4-bis. Il giudice non deve provare i pericula libertatis, ma solo apprezzare eventuali segnali di rescissione del vincolo; in loro assenza la misura carceraria è obbligatoria. Il Tribunale ha valorizzato l’attualità dell’operatività del sodalizio e la mancanza di segni di allontanamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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