Dolo generico e indizi concreti nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. 7 n. 18776 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 sanziona la violazione dell’obbligo di veridicità gravante sul dichiarante al momento della richiesta di ammissione al beneficio, restando irrilevante il conseguimento indebito dello stesso. La fattispecie è integrata sia da dichiarazioni non rispondenti al vero, sia da omissioni, anche parziali, di dati rilevanti contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, rigorosamente provato, che non può essere presunto ma deve essere desunto da elementi concreti e convergenti, restando esclusa la responsabilità per mera negligenza e salva la configurabilità del dolo eventuale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di Appello di Trento aveva confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Bolzano, per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, relativo a false dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con un unico motivo, la difesa deduceva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sostenendo che il giudice di merito avesse desunto il dolo in via automatica dalla mera condotta materiale, senza una puntuale analisi delle circostanze concrete e senza una rigorosa dimostrazione della componente psicologica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso era riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando pertanto inammissibile in sede di legittimità.

Nel merito, il Collegio ha precisato che la fattispecie di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 pone al centro non già il conseguimento indebito del beneficio, bensì la violazione dell’obbligo di veridicità gravante sul dichiarante. La condotta tipica risulta integrata sia da dichiarazioni false sia da omissioni, anche parziali, di dati di fatto rilevanti. Nel caso di specie, le verifiche avevano evidenziato la percezione di redditi da lavoro dipendente non dichiarati e l’indicazione parziale dei redditi del familiare convivente, omissioni che integravano la condotta oggettiva, escludendo la riconducibilità della condotta a un errore o a una dimenticanza occasionale.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ricordato il principio consolidato per cui le false indicazioni o omissioni devono essere sorrette da dolo generico rigorosamente provato, restando esclusa la responsabilità per mera negligenza, salva la configurabilità del dolo eventuale. Nel caso esaminato, il dolo non era stato affermato in via presuntiva, ma era stato desunto da elementi concreti e convergenti: la falsità delle dichiarazioni relative ai redditi propri, l’omissione parziale di quelli del familiare convivente e la sottoscrizione dell’autocertificazione, che implica l’assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati.

La Corte ha inoltre ribadito che il rapporto di convivenza familiare, ai fini dell’ammissione al beneficio, prescinde dalla coabitazione fisica e non viene meno neppure in caso di detenzione di uno dei componenti, richiamando il precedente delle Sez. 4, n. 46853 del 2023. La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta idonea a sostenere la sussistenza del dolo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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