La distrazione di somme bonificate per errore è depenalizzata, non appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. 2 n. 4234 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi ometta di restituire una somma di denaro ricevuta a seguito di un bonifico effettuato per errore dal disponente non integra il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., ma la fattispecie di cui all’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., che si pone in rapporto di specialità rispetto alla prima. Tale fattispecie è stata depenalizzata dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7; ne consegue l’insussistenza del fumus commissi delicti e l’annullamento senza rinvio del sequestro preventivo disposto in relazione al reato presupposto. Il provvedimento cautelare reale impeditivo richiede una motivazione che dia conto del pericolo concreto di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, non essendo sufficienti formule apodittiche o riferimenti propri di altre misure.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del riesame, aveva disposto il sequestro preventivo “impeditivo” di una somma complessiva di euro 6.698.422,56, giacente sui conti correnti dell’indagato. La misura era stata adottata in relazione a due episodi di appropriazione indebita (capi A e B) e a un episodio di autoriciclaggio (capo C). In particolare, per il capo A l’indagato aveva ricevuto per errore un bonifico di euro 4.782.422,59 dalla società istante, omettendo di restituirlo; per il capo B, aveva utilizzato una somma di euro 1.916.000,00 per finalità personali, invece di adempiere allo scopo contrattuale di acquistare veicoli da concedere in leasing.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo i primi due motivi di ricorso, ha chiarito la distinzione tra le diverse ipotesi di trasferimento di denaro. Richiamando un proprio precedente (Sez. 2, n. 45891 del 2021), la Corte ha affermato che quando il disponente trasferisce la somma per mero errore, manca la volontà e la causa del trasferimento; l’accipiens trattiene la cosa sine titulo, ma il fatto va qualificato ai sensi dell’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen. e non come appropriazione indebita. Tale norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 646 cod. pen., è stata però depenalizzata dal d.lgs. n. 7 del 2016. Nel caso di specie, essendo il bonifico avvenuto per errore, il reato di cui al capo A non è più configurabile, il che inficia anche la sussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio. La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni sequestrati per tale capo.
Con riferimento al capo B, la Corte ha rilevato un vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva motivato il periculum in mora facendo riferimento alla possibilità di reiterazione di condotte delittuose e alla mancata iniziativa restitutoria dell’indagato, argomenti propri delle esigenze cautelari personali e non di una misura reale. La motivazione si era poi limitata ad un richiamo apodittico all'”aggravamento” delle conseguenze del reato, senza menzionare l’elemento della “protrazione” delle stesse, che solo avrebbe potuto fondare la misura impeditiva. Tale carenza integra una violazione di legge, che impone l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi all’eventuale estensione ultra petitum del provvedimento. La Corte ha comunque dettato principi vincolanti per il giudice del rinvio: il rispetto dei limiti della richiesta del Pubblico Ministero e l’esatta determinazione della parte della somma impiegata in attività economiche, anche ai fini della corretta configurabilità del reato di autoriciclaggio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 647 c.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7