Partecipazione qualificata e azioni in nuda proprietà nel computo del capitale (Cass. civ. Sez. V n. 17741 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata in una società di capitali, rilevante per il regime impositivo dei dividendi ex art. 27 d.P.R. n. 600/1973, devono essere computate anche le azioni detenute in nuda proprietà. Il relativo valore, determinato secondo i criteri degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986, va sommato a quello delle azioni in piena proprietà; se la somma supera la soglia del 25% del patrimonio o del capitale sociale, la partecipazione è qualificata. L’aliquota maggiore del 40%, tuttavia, si applica esclusivamente sul reddito effettivamente percepito, cioè sui dividendi distribuiti al titolare della piena proprietà.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito per l’anno 2008 e la conseguente IRPEF, sul presupposto della sua partecipazione qualificata nella società per il 30,17% del capitale sociale. La quota risultava dalla somma di azioni detenute in piena proprietà, pari al 19,50%, e di azioni in nuda proprietà, pari al 12,99%.
L’Ufficio applicava il regime dell’art. 47 t.u.i.r., sottoponendo i dividendi a tassazione ordinaria nella misura del 40%. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo l’equiparazione tra la nozione di partecipazione qualificata desumibile dall’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r. e la diversa ipotesi della cessione delle quote. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, rilevando che il nudo proprietario non ha diritto a percepire gli utili e che i dividendi rilevano solo se distribuiti. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione posta dall’art. 27 d.P.R. n. 600/1973: se la partecipazione non è qualificata opera la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%; se è qualificata, i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito complessivo, tassato secondo la percentuale di legge.
Il nodo riguarda il computo della partecipazione. L’Ufficio sosteneva che dovessero sommarsi anche i diritti diversi dalla piena proprietà, comprese le quote detenute in nuda proprietà. La Corte condivide questa impostazione e supera l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ravvisando la doglianza conforme all’art. 366 cod. proc. civ.
Il ragionamento prende le mosse dalla natura del dividendo, qualificato come frutto civile dell’azione o della quota. In caso di usufrutto, esso spetta all’usufruttuario e concorre a formare il reddito di questi. Ciò non esclude, però, che la posizione del nudo proprietario vada considerata per valutare se la sua partecipazione sia qualificata.
Tale valutazione si compie determinando il valore delle quote in nuda proprietà secondo i criteri degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986. Se il valore così ottenuto, sommato a quello delle quote in piena proprietà, supera la soglia del 25% del patrimonio o del capitale sociale, criteri alternativi tra loro, la partecipazione è qualificata.
La Corte respinge l’obiezione della Commissione tributaria regionale secondo cui si tasserebbero dividendi non percepiti. L’aliquota maggiore del 40% viene applicata solo al reddito effettivamente percepito, corrispondente ai dividendi distribuiti sulle quote in piena proprietà. La qualificazione della partecipazione opera, dunque, sul piano della determinazione del regime, non su quello dell’imponibile. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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