Notifica a mezzo posta privata e certezza legale della tempestività del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 17743 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni a mezzo posta, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 è nulla e non inesistente. La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso. Quest’ultima, infatti, non può fondarsi sulla data di spedizione attestata dall’operatore privato, privo di poteri certificativi, ma soltanto sulla data certa risultante dal successivo affidamento del plico al gestore del servizio postale universale. La notifica eseguita tramite operatore munito di licenza individuale minore è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, solo quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, non anche atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate contestava maggior reddito di impresa ai fini IRES e maggior valore della produzione ai fini IRAP. Il ricorso era stato notificato tramite un gestore privato di servizi di recapiti, che aveva poi consegnato il plico alle Poste Italiane.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per tardività: il termine di impugnazione scadeva il 28 gennaio 2016, mentre l’unica data certa era il 9 febbraio 2016, leggibile nel bollo postale apposto sulla busta. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, escludendo l’applicabilità del principio di scissione tra data di spedizione e data di ricezione dell’atto. La contribuente ricorreva quindi per cassazione e, data la rilevanza della questione, la causa era rimessa alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava su un unico motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente sosteneva che, a seguito dell’evoluzione normativa avviata dal d.lgs. n. 58 del 2011, i fornitori di servizi postali privati muniti di autorizzazione fossero abilitati a consegnare anche ricorsi e appelli al pari delle Poste Italiane.
La Corte richiama anzitutto la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 299 del 2020: nel quadro novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, ma la notificazione eseguita dall’operatore privato senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva però ai fini della tempestività, per la mancanza di certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi.
Nello stesso senso, con specifico riferimento al processo tributario, la Corte richiama Cass. n. 25521 del 2020 e Cass. n. 29343 del 2022: la notifica tramite operatore postale privato in possesso di licenza individuale minore è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, soltanto per gli atti amministrativi e tributari, mentre per gli atti giudiziari la gestione del servizio è riservata, per ragioni di ordine pubblico correlate a requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, al solo gestore del servizio postale universale.
La CTR ha quindi fatto corretta applicazione di tali principi. L’operatore privato era privo di potere certificativo, sicché la data del 28 gennaio 2016 indicata come spedizione non è certa; l’unica data certa è il 9 febbraio 2016, proveniente da Poste Italiane, quando il termine di impugnazione era ormai scaduto. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, in conformità alla proposta di definizione accelerata, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell’Agenzia delle entrate e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato.
Nota della Redazione
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