Rendita catastale e DOCFA: nessun contraddittorio preventivo nè sopralluogo (Cass. civ. Sez. V n. 18985 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale mediante procedura DOCFA relativa a immobili a destinazione speciale, l’amministrazione finanziaria non è tenuta a eseguire un sopralluogo preventivo nè a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, data la natura fortemente partecipativa della procedura, che già prevede l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte del contribuente. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati e della classe attribuita. Spetta al contribuente, e non all’ufficio, specificare nella richiesta di aggiornamento catastale gli elementi da escludere dal calcolo in quanto funzionali al processo produttivo, nè il giudice tributario può esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per fini esplorativi. La notificazione dell’atto impositivo non è requisito di esistenza, ma condizione integrativa di efficacia: la sua nullità è sanata ex tunc dalla tempestiva impugnazione dell’atto, non dall’impugnazione di un atto successivo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi alla C.T. di primo grado di Bolzano l’avviso di accertamento con cui la Provincia aveva rideterminato la rendita catastale di un fondo, a seguito dell’accatastamento operato dalla stessa società. Deduceva l’inesistenza della notifica, il deficit di motivazione ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000, l’incongruenza della rendita rispetto alla capacità contributiva e l’erronea determinazione della superficie del campo da golf.
I giudici di prossimità accoglievano parzialmente il ricorso solo quanto al calcolo della superficie, respingendo il resto. La Corte di secondo grado di Bolzano respingeva l’appello. Avverso la pronuncia d’appello la società ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa necessità del contraddittorio endoprocedimentale. Il Collegio ribadisce che, in materia di estimo catastale, la revisione delle rendite non richiede la previa visita sopralluogo dell’ufficio, nè questa è necessaria quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente, come nel caso di specie. Rileva la natura partecipativa del procedimento e l’assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, categoria cui appartiene la materia catastale.
Quanto alla rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, che esclude dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, la Corte afferma che spetta al contribuente, e non all’ufficio, specificare nella richiesta di aggiornamento gli elementi da escludere dal calcolo. Il giudice tributario non può supplire con i poteri istruttori, limitati ai fatti dedotti e non utilizzabili per fini esplorativi.
Sul secondo motivo, concernente la notificazione, il Collegio osserva che la consegna diretta presso l’ufficio nelle mani del legale rappresentante non determina una divergenza dallo schema legale tale da renderla inesistente. Richiama il principio per cui, negli atti di imposizione tributaria, la notificazione è condizione integrativa di efficacia e non requisito di esistenza. Tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo se la tempestiva impugnazione riguarda l’atto impositivo, non l’atto successivo.
Sul terzo motivo, la Corte conferma che il criterio reddituale non era applicabile per la mancanza di un numero adeguato di campi da golf in affitto o in vendita e per l’omessa indicazione dei parametri di riferimento. Le prove atipiche, anche se raccolte in un diverso processo, sono utilizzabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Sull’ultimo motivo, relativo alla legittimazione dell’ispettorato del catasto, la Corte rileva che tale organo era incaricato della fase del reclamo di cui all’art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992 ed era pertanto legittimato ad assumere la veste di parte processuale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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