Irregolarità del conto economale per assenza di regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 169 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la declaratoria di irregolarità della gestione economale non implica di per sé la condanna dell’agente contabile. Quando le criticità derivano dall’assenza di un regolamento interno, dall’utilizzo di un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale e da prassi organizzative tollerate dall’amministrazione, la responsabilità organizzativa ricade primariamente sull’ente. L’agente che ha operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione non può fungere da mero esecutore di istanze di spesa altrui. Compete all’amministrazione adottare modelli gestionali, autorizzazioni preventive e criteri univoci per le spese minute, idonei a garantire tracciabilità, chiarezza e legittimità della gestione.
Il Fatto
Nel giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2018, la Procura contabile depositava una relazione di irregolarità con cui rappresentava molteplici criticità: superamento della dotazione iniziale mediante reintegri successivi, rimborsi a dipendenti privi di autorizzazione preventiva, causali di spesa generiche e beneficiari indicati con anagrafica generica, assenza di tracciabilità dei pagamenti.
L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando la data di deposito del conto, e nel merito sosteneva di aver operato nel rispetto delle prassi interne dell’ente, in assenza di un regolamento specifico sul fondo economale e di un obbligo di sottoscrizione del registro.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi emerge che il deposito rituale del conto è avvenuto in data 19 novembre 2019, e non il 13 novembre indicato dalla difesa, data che coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro.
Il Collegio richiama l’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., secondo cui il giudizio si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione o siano state elevate contestazioni. Sulla base del d.P.R. n. 126/2022, che disciplina il sistema SIRECO, il deposito si perfeziona con l’attribuzione del numero di protocollo e la successiva accettazione. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine non era decorso.
Quanto ai profili di improcedibilità, la Corte esclude che la mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente e l’assenza di un formale provvedimento di parifica integrino cause ostative. La prassi dell’ente non prevedeva la sottoscrizione manuale del registro, e l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La parificazione costituisce adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente contabile.
Nel merito, il Collegio rileva che il conto non può essere approvato ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Le irregolarità sono ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro. Il regolamento di contabilità dell’Ateneo non individuava in modo puntuale le tipologie di spesa ammissibili, né definiva un sistema autorizzativo autonomo, e il fondo è stato di fatto disciplinato solo nel 2021.
Il sistema informativo gestionale, pur consentendo il raccordo con la contabilità ufficiale, non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni. I reintegri avvenivano senza deliberazione dell’organo competente. La maggior parte delle spese era sostenuta mediante rimborsi a dipendenti, in assenza di autorizzazione preventiva documentata, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.
La Corte sottolinea che compete all’amministrazione adottare misure organizzative e regolamentari idonee a garantire che l’utilizzo del fondo economale si conformi ai principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità della contabilità pubblica. L’agente ha operato in coerenza con un assetto procedurale predisposto dall’ente, convalidando le spese sulla base della documentazione ricevuta. La gestione è pertanto dichiarata irregolare, senza condanna dell’agente contabile, esonerando il Collegio dal provvedere sulle spese.
La Sezione respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati specificati i legittimi motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili idonei a compromettere onore e reputazione delle parti.
Nota della Redazione
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