Irregolarità del conto e condanna dell’agente contabile per spese indocumentate: colpa grave solo per voci non riferibili alla gestione economale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 224 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione del conto giudiziale in difformità dal modello 23 e l’omesso tempestivo riversamento del saldo di cassa integrano irregolarità del conto, ma non determinano automaticamente la responsabilità dell’agente contabile. La condanna al pagamento della somma dovuta postula l’accertamento di una colpa grave, valutata in concreto. Essa è configurabile limitatamente alle spese prive di documentazione idonea – segnatamente in assenza di scontrino c.d. parlante o di specifica indicazione dei beni – che, per tale carenza, non risultano riferibili alla gestione economale. Al contrario, le spese pur esulanti dalla previsione regolamentare, ma esigue e ragionevolmente giustificate dall’interesse della collettività, non integrano gli estremi della colpa grave e comportano il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Con relazione depositata l’8 maggio 2025, il magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale relativo alla gestione economale del comune di Recale per l’annualità 2023, presentato dall’agente contabile. Nella relazione sono state contestate plurime irregolarità: la non conformità del conto al modello 23, la tardività del riversamento del saldo di cassa di 292,56 euro e la natura di alcune spese. In particolare, sei spese per complessivi 159,16 euro esulavano dalle previsioni del regolamento di contabilità, mentre sette spese per ulteriori 295,40 euro risultavano prive di idonea documentazione, mancando lo scontrino c.d. parlante o specifiche indicazioni sui beni acquistati. È stata altresì rilevata l’assenza della relazione degli organi di controllo interno.

La Procura regionale ha condiviso integralmente i rilievi istruttori. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, eccependo la tardività del riversamento per difficoltà applicative del programma gestionale, l’utilizzo della cassa per spese estranee alla gestione per difficoltà degli uffici nell’impegnarle in via tipica e l’impossibilità di ottenere scontrini parlanti dagli esercenti. All’udienza del 16 ottobre 2025, discussa solo dalla Procura, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che la mancata adozione del modello 23 comporta l’irregolarità del conto, ai sensi dell’art. 139 c.g.c. per la mancata relazione dell’organo di controllo, e ha dichiarato la sussistenza di 295,40 euro di spese non adeguatamente documentate, per le quali ha affermato la responsabilità dell’agente contabile.

Quanto alle sei spese esulanti dalla previsione dell’art. 117 del regolamento di contabilità comunale, per complessivi 159,16 euro, la Corte ne ha riconosciuto l’esiguità, reputando non grave la colpa dell’economo. Ha valorizzato la circostanza che quasi tutte tali spese fossero riferibili all’inaugurazione del centro fitness e del campo di basket, evento ragionevolmente rilevante per la cittadinanza, sì da escludere la configurabilità di una colpa grave in capo all’agente contabile.

Diversamente, con riguardo alle sette spese per complessivi 295,40 euro, la Corte ha rilevato che l’assenza di scontrino c.d. parlante e la mancanza di qualunque specifica indicazione da parte degli esercenti sui beni acquistati preclude la riferibilità delle stesse alla gestione economale. In particolare, la spesa di 179,40 euro per biglietti ferroviari da Roma a Caserta è stata ritenuta indocumentata, non avendo l’agente fornito alcuna giustificazione in merito ai motivi della trasferta, neppure in sede di memoria difensiva. Analogamente, le altre spese sono state considerate prive dei requisiti necessari per essere ascritte alla gestione, come nel caso del lavaggio di un veicolo senza indicazione della targa o dell’acquisto di materiali in assenza di scontrino.

Sulla base di tali rilievi, la Corte ha condannato l’agente contabile a pagare al comune la somma di 295,40 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, pronunciando il discarico per le altre voci di spesa. Ha infine condannato l’agente alle spese di giudizio, da liquidarsi a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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