Difetto di parificazione del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 359 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il difetto di parificazione del conto giudiziale non integra di per sé causa di irregolarità quando la sottoscrizione per parifica risulti altrimenti dimostrata. La dichiarazione del dirigente titolare della competenza, che attesti l’avvenuto esame del conto e il superamento del riscontro preventivo, è idonea a certificare la parificazione anche in mancanza dell’attestazione della Ragioneria Territoriale dello Stato. L’omessa attestazione, imputabile a carenze della documentazione trasmessa dall’amministrazione per scadenza dei certificati di firma digitale, non può ridondare a danno dell’agente contabile. Accertata la regolarità formale e sostanziale del conto, l’agente è ammesso al discarico.

Il Fatto

Con una relazione di irregolarità il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso dall’agente contabile, responsabile della riscossione delle entrate di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane per l’esercizio 2018, avente ad oggetto i bollettari in consegna.

Il Magistrato rilevava che la sottoscrizione del conto con firma digitale era stata attestata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato contestualmente all’apposizione del visto di regolarità amministrativo contabile, ai sensi dell’art. 623 del reg. cont. St., e che il documento non era corredato delle relative sottoscrizioni per parifica. Sulla scorta di un consolidato orientamento, riteneva la mancanza di parificazione motivo assorbente di irregolarità. L’agente depositava memoria, illustrando l’iter del conto fino alla trasmissione alla Ragioneria e deducendo l’avvenuta parifica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto sussistenti gli elementi per superare le contestazioni in ordine alla mancata parificazione del conto giudiziale. L’agente ha prodotto copia della nota con la quale il Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane ha trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il conto, dichiarando che lo stesso era stato esaminato e aveva superato il previsto riscontro preventivo, munito della firma digitale del dirigente incaricato.

Secondo il Collegio, l’avvenuta sottoscrizione per parificazione, non attestata dalla Ragioneria all’atto del deposito e non altrimenti ricavabile, può ritenersi utilmente certificata dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza. Tale circostanza è apparsa assorbente rispetto alle incongruenze rilevate tra quanto erroneamente riportato dalla Ragioneria nell’attestazione e le risultanze della relazione dell’Organo di controllo interno.

Il difetto di parificazione è stato quindi imputato a carenze della documentazione depositata presso la Sezione dalla Ragioneria, che ha provveduto all’adempimento quando ormai i certificati delle firme digitali dell’agente e del funzionario delegato alla parifica erano scaduti, tralasciando di attestare la presenza della sottoscrizione per parifica.

Nel merito, il conto è apparso regolare. Sotto l’aspetto formale risulta redatto sullo specifico schema e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621, ultimo comma, reg. cont. St., con l’indicazione della giacenza iniziale, del carico, dell’utilizzo e della giacenza finale dei bollettari. Dalla relazione dell’Organo di controllo interno non sono emersi elementi di criticità ed è stata confermata la conformità alle scritture dell’Agenzia.

Alla luce di quanto esposto, il conto è stato dichiarato regolare e l’agente è stato ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, la Corte non ha provveduto sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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